L’Inps comunica la attivazione della procedura telematica per la fruizione dei nuovi bonus baby-sitting introdotti dal DL Rilancio.
Il congedo speciale è riconosciuto, fino al 31 luglio 2020, ai lavoratori del settore privato, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (ossia i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativache non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatore), ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps nonché ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (in quest’ultimo caso per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici.
In alternativa a tale congedo, ai medesimi soggetti è riconosciuto un bonus di € 1.200 (il precedente importo era pari a € 600) per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogato mediante il libretto di famiglia. Inoltre, il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
L’importo massimo del bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza epidemiologica, è stato aumentato dal decreto Rilancio ad euro2.000 (il precedente importo massimo era pari ad euro 1.000).
BONUS PER SERVIZI BABY-SITTING
Soggetti interessati | a) dipendenti del settore privato;
b) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; c) autonomi iscritti all’INPS; d) autonomi iscritti alle casse professionali e) lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato f) personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
Importi e integrazione del bonus precedente |
Per i soggetti di cui ai punti da a) a d) il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.
Coloro che hanno già fruito del bonus nell’importo precedente previsto di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda possono fruire dell’importo residuo (ossia altri 600 euro). Per i soggetti di cui ai punti da e) ad f) i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Coloro che abbiano già fruito del bonus nell’importo precedente previsto di 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda possono fruire dell’importo residuo (ossia altri 1.000 euro). |
Erogazione | Mediante Libretto di Famiglia.
I bonus baby-sitting sono alternativi alla fruizione del congedo specifico COVID (articoli 23 e 25del decreto Cura Italia). L’altro genitore non deve: › risultare percettore di NASpI › risultare percettore di altro strumento di sostegno al reddito › essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda. |
Domanda | Presentazione online nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”. |
BONUS PER COMPROVATA ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E AI SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA
Soggetti | Sono i medesimi soggetti previsti per i bonus baby-sitting, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. |
Importo
Modalità di erogazione |
L’importo di 1.200 euro per nucleo familiare può essere richiesto in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020. L’importo è in tutto o in parte coincidente con l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19)
La somma viene accreditata direttamente al richiedente. Nota bene – La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido ex legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160). |
Domanda | Alla domanda il genitore interessato dovrà allegare la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Dovrà inoltre indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. |