Bonus carburante esente con il fringe benefit: novità e implicazioni contributive

 

Il trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit per il 2023 presenta un quadro complesso a seguito di diverse disposizioni normative. Per i dipendenti con prole fiscalmente a carico, la soglia di esenzione è aumentata fino a 3.000 euro, includendo anche i rimborsi per le utenze domestiche. Per chi non ha figli a carico, la soglia di esenzione rimane a 258,23 euro, limitata alle sole erogazioni in natura.

 

Per beneficiare dell’esenzione, sia essa di 3.000 euro o di 258,23 euro, è fondamentale che il valore totale dei benefit non superi la quota esente. In caso contrario, l’intero importo diventa imponibile. È importante anche considerare i benefit erogati da precedenti datori di lavoro nel calcolo del conguaglio.

 

Dal punto di vista contributivo, l’Inps, nel suo messaggio 3884/2023, ha chiarito che il recupero dei contributi non è di competenza dell’azienda che effettua il conguaglio, ma si limita a eseguire il prelievo contributivo solo sulla parte di propria competenza.

 

In aggiunta, il “bonus carburante”, un’agevolazione prevista dall’articolo 1 del Dl 5/2023, stabilisce la non imponibilità del valore dei titoli (buoni benzina) fino a 200 euro. Tuttavia, l’Inps ricorda che la non imponibilità contributiva si realizza solo se il valore del buono carburante rientra nelle fasce di esenzione dei fringe benefit.

 

In caso di erogazione di 250 euro di buoni benzina, solo 200 euro possono essere considerati “bonus carburante” e quindi esenti fiscalmente. L’esenzione si estende all’aspetto contributivo per la parte che trova capienza nella fascia di esenzione dei fringe benefit, potendo includere anche gli ulteriori 50 euro.

 

Per le richieste di conguaglio, l’Inps ha indicato le modalità specifiche per il flusso uniemens di dicembre, prevedendo una compensazione tra imponibili da effettuarsi mediante l’utilizzo di appositi codici. In altri casi, sarà necessario presentare flussi di regolarizzazione per ogni mensilità interessata.

 

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