La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 273/2025 chiarisce definitivamente che i soggetti iscritti all’AIRE non possono considerare l’immobile posseduto in Italia come abitazione principale. Di conseguenza, per le spese sostenute nel 2025 e (salvo proroghe) nel 2026, non possono beneficiare della detrazione del 50% prevista per interventi su abitazioni principali, applicabile al bonus casa, sismabonus o ecobonus. Resta ammessa la sola detrazione ordinaria del 36%, riservata alle cosiddette seconde case.
Il caso esaminato riguarda un contribuente residente in Svizzera, locatario dell’abitazione e regolarmente iscritto all’AIRE. L’Agenzia ha confermato che la dimora abituale non può essere riconosciuta in Italia per chi ha trasferito la propria residenza all’estero, in quanto la residenza estera esclude la possibilità di configurare l’immobile italiano come dimora abituale.
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 10, comma 3-bis del Tuir, definisce abitazione principale l’immobile in cui il possessore o i familiari dimorano abitualmente. Questa definizione si intreccia con l’art. 43 del Codice civile, secondo cui la residenza coincide con il luogo di dimora abituale.
Tuttavia, è prassi consolidata che, in caso di difformità tra residenza anagrafica e dimora effettiva, il contribuente possa dimostrare la dimora abituale con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come previsto dal Dpr 445/2000. Questa possibilità è stata confermata nella risposta n. 244/2025, dove è stato riconosciuto il diritto al bonus del 50% anche in assenza di residenza anagrafica, a favore di un soggetto delle forze dell’ordine che dimorava stabilmente nell’abitazione oggetto dei lavori.
Per i residenti all’estero, invece, la situazione è diversa: la perdita del requisito di residenza nel territorio nazionale implica l’automatica esclusione dal concetto di dimora abituale in Italia. Questo principio, già affermato nella risoluzione 136/E/2008, trova oggi piena conferma nella risposta 273/2025.
Per i contribuenti italiani residenti all’estero, la disciplina attuale comporta un effetto penalizzante: a parità di intervento edilizio, il beneficio fiscale massimo riconoscibile è inferiore rispetto a chi ha mantenuto la residenza in Italia. Non è sufficiente dimorare temporaneamente o possedere l’immobile in Italia: l’elemento determinante è l’effettiva residenza fiscale, che deve coincidere con la dimora abituale.
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