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Bonus edilizi, novità dei Dl bollette e Pnrr bis

 

SONDE GEOTERMICHE PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI: Dal 29 aprile 2022, tra le spese sostenute per gli interventi «trainanti» per il super ecobonus del 110% rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici trainanti, sia di unità unifamiliari o villette a schiera sia di parti comuni di edifici. Le sonde geotermiche non fruiscono di un autonomo limite di spesa rispetto agli interventi trainanti di cui fanno parte, in quanto «si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, CON AUMENTO DI VOLUME: NO PER L’ECOBONUS, SÌ PER IL SISMA BONUS (ORDINARIO O SUPER): Se l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento è qualificato dagli enti competenti in materia come una ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr  380/2001, è possibile beneficiare del sisma bonus (ordinario o al 110%) anche per la parte relativa all’ampliamento. Ciò non vale, invece, per l’ecobonus (ordinario o al 110%).

 

ECOBONUS: Per il super ecobonus del 110% e per quello ordinario, non sono agevolate «le spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam», in quanto il diverso regime relativo alle due agevolazioni fiscali, rispetto all’ampliamento volumetrico conseguente agli interventi di demolizione e ricostruzione, può essere eliminato solo con una modifica alla legislazione vigente. Anche per l’agenzia delle Entrate, la demolizione e la ricostruzione con ampliamento, anche se classificata tra le ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001, è agevolata con il super ecobonus del 110% «per le sole spese relative la parte esistente (volume ante-operam)». Sebbene l’orientamento restrittivo della Commissione di monitoraggio del CSLP sia riferito solo al super ecobonus, secondo la risposta delle Entrate del 15 dicembre 2021, n. 814, è «estensibile» anche ai lavori agevolati con l’ecobonus ordinario.

Anche con la Faq 11.A del 25 gennaio 2021, l’Enea ha sostenuto che la quota parte di intervento, che interessa un ampliamento di volumetria riscaldata, non possa essere agevolata con l’ecobonus, in quanto non comporta risparmio energetico rispetto alla situazione esistente prima dell’intervento e quindi le relative spese sostenute devono essere scorporate. Anche per la Faq n. 7 dell’Enea di ottobre 2020, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, «dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020» occorre «scorporare le spese derivanti all’ampliamento».

 

NESSUN AMPLIAMENTO PER IMMOBILI VINCOLATI E IN CENTRO STORICO: Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per quelli ubicati nelle zone omogenee A del decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico), gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti sono considerati ristrutturazioni edilizie (quindi, potenzialmente agevolabili con il bonus casa, il sisma bonus e l’ecobonus, ordinari o al 110%) e non nuove costruzioni, soltanto se sono mantenuti «sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente» e se non sono «previsti incrementi di volumetria».

 

IMMOBILI IN «AREE TUTELATE PER LEGGE»: Dal 29 aprile 2022, però, queste due condizioni (sagoma e volume), necessarie per rientrare tra le ristrutturazioni, non si applicheranno più per gli edifici situati nelle «aree tutelate per legge». In caso di incremento volumetrico, però, non saranno comunque agevolate con l’ecobonus (ordinario o al 110%) «le spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam». I suddetti requisiti per rientrare tra le ristrutturazioni, invece, rimarranno per gli altri immobili vincolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sempre dal 29 aprile 2022, inoltre, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati al «permesso di costruire» anche «gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142» del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o «il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».

 

LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE: La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per quelli sulle parti comuni degli edifici, dev’essere inviata all’agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Solo nel caso del super ecobonus, la comunicazione dev’essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di congruità delle spese. L’Enea trasmette alle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni e quest’ultima li confronta con quelli indicati nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa. Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’agenzia rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto. I cessionari e i fornitori possono utilizzare i crediti ricevuti e accettati dal proprio Cassetto fiscale, con la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione originaria, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione alle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

 

PROROGA DELLA SCADENZA PER I SOGGETTI IRES E I TITOLARI DI PARTITA IVA: Solo per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono inviare all’agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per i crediti relativi a spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, anche successivamente al termine previsto per gli altri soggetti, cioè anche dopo il 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

 

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE INVIATA IL 29 APRILE 2022, COMPENSAZIONE DAL 17 MAGGIO 2022: Anche se, di regola, il cessionario o il fornitore, per iniziare a compensare le quote annuali del credito d’imposta ricevuto tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrebbero attendere il giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione alle Entrate e «comunque» il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per le comunicazioni delle spese sostenute nel 2021, inviate lo scorso 29 aprile 2022, la quota del credito riferita al 2022 non poteva essere compensata già a partire dal 10 maggio 2022, in quanto è necessario attendere il 17 maggio 2022. Pertanto, per consentire la sistemazione di queste comunicazioni errate o scartate, dal 9 al 13 maggio 2022 è stato possibile ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate), a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa. Inoltre, sempre dal 9 al 13 maggio 2022 è stato possibile inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, oltre che per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento). In ogni caso, sempre entro il 13 maggio 2022 dovevano essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti delle suddette comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2021 (oltre che quelli relativi alle rate residue delle spese del 2020, 4 o 9 rate), correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022, saranno caricati sulla piattaforma accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, solo entro il 17 maggio 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022), invece, sono stati caricati nella suddetta piattaforma entro il 10 maggio 2022.

 

LA CESSIONE DEL CREDITO A TERZI E LO SCONTO IN FATTURA: Solo per le comunicazioni, per le quali la prima cessione del credito o il primo sconto in fattura sono stati inviati all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, fermo restando lo sconto in fattura al fornitore, dopo le 3 possibili cessioni dei crediti d’imposta edili, di cui una libera a chiunque e le «due ulteriori cessioni» solo a soggetti qualificati, solo le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, possono effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

LA NUOVA COMUNICAZIONE «SEMPLIFICATA» ALL’ENEA: La comunicazione «semplificata» all’Enea, oggi richiesta solo per il «bonus casa» e per il «bonus elettrodomestici», potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sisma bonus (ordinario o super), all’acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico.

 

LA VECCHIA COMUNICAZIONE «SEMPLIFICATA» ALL’ENEA: La comunicazione telematica, cd. «semplificata», da inviare all’Enea ai fini del «monitoraggio» e della «valutazione del risparmio energetico» (la cui omissione, per la risposta del 18 aprile 2019, n. 46/E, non pregiudica, comunque, i bonus) è stata introdotta dall’articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per tutti gli interventi, terminati dal 2018, indicati nell’articolo 16 stesso. In questo articolo, sono compresi:

  • tutti gli interventi detraibili al 50% dell’articolo 16-bis del Tuir (quindi, non solo quelli per il risparmio energetico non «qualificato»);
  • tutti gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario (detrazione del 50-70-75-80-85%);
  • il bonus mobili e grandi elettrodomestici (detrazione del 50%).

 

NUOVI SCOPI: PNRR E «MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI»: Ora, il nuovo articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in vigore dal 1° maggio 2022, non prevede più che lo scopo della comunicazione sia esclusivamente «il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito» degli interventi dell’articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ma prevede che la comunicazione debba essere inviata:

  • sia «al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «ecobonus e sisma bonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici»;
  • sia «al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito».

Pertanto, siccome la nuova comunicazione all’Enea dovrà «garantire la corretta attuazione» della suddetta missione del PNRR, dovrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il super sisma bonus del 110%, oltre che agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, se trainati al 110% dal super sisma bonus. Per il super sisma bonus oggi non è prevista nessuna comunicazione all’Enea, ma è previsto il deposito dell’asseverazione al SUE del Comune. Per il super ecobonus del 110% (oltre che per i relativi interventi trainati), invece, oggi è già previsto l’invio della comunicazione all’Enea, contenente le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità dei prezzi, la quale, pertanto, non dovrebbe essere modificata dalla nuova previsione dell’articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Passando al secondo scopo della nuova comunicazione, come previsto dal nuovo articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si segnala che questo non sarà più limitato al «monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguito», ma avrà il più generale scopo del «monitoraggio degli interventi» dell’articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 («compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito»). La comunicazione «semplificata» da inviare all’Enea, pertanto, dovrebbe comprendere anche tutti gli interventi dell’articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che non incidono sul risparmio energetico, come ad esempio i seguenti:

  • gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario (detrazione del 50-70-75-80-85%);
  • l’acquisto dei mobili (detrazione del 50%);
  • tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico, come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (articolo 16-bis, comma 1, lettera c, del Tuir), la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (lettera d), l’eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e), le misure antisismiche (lettera i), gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti di terzi (lettera f), alla cablatura di edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico (lettera g), alla bonifica dall’amianto, alla riduzione degli infortuni domestici (lettera l) e alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (articolo 16-bis, comma 3-bis, del Tuir).

La conferma dell’estensione della comunicazione anche al sisma bonus arriva anche dalla rubrica dell’articolo 24 del decreto-legga 30 aprile 2022, n. 36, che ha modificato l’articolo 16, comma 2-bis, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63: «Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di ecobonus e sisma bonus e governance dell’ENEA».

 

DECORRENZA: La norma non specifica da quando queste informazioni dovranno essere inviate all’Enea, ma va ricordato che nel 2018 la comunicazione «semplificata» all’Enea dei dati del bonus casa e del bonus elettrodomestici, introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), della Legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha interessato tutti gli interventi che sono terminati da questa data in poi. Per analogia, quindi, la nuova comunicazione potrebbe interessare tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 in poi.

 

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