È pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata del tributo municipale per l’anno scorso in relazione agli immobili, accatastati come D/2, presso i quali è gestita l’attività.
Il contributo straordinario introdotto dal Dl 21/2022 è destinato alle imprese del comparto turistico che nel secondo trimestre del 2021 hanno subìto un calo di fatturato o corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
Il “bonus Imu” è pari al 50% del saldo dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’imposta municipale sugli immobili per l’anno 2021, adempimento che andava effettuato entro lo scorso 16 dicembre.
Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione degli ordinari limiti annuali, quello di due milioni di euro relativo ai crediti d’imposta e contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e quello di 250mila euro concernente i crediti da esporre nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né va considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi.
La disposizione agevolativa è rivolta alle imprese turistico-ricettive, nel cui novero rientrano:
– le imprese che esercitano attività agrituristica
– le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
– le imprese del comparto fieristico e congressuale
– i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Per accedere al bonus, è richiesto che tali operatori abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.
Per quanto riguarda l’importo su cui va calcolato il credito da utilizzare in compensazione, si tratta della seconda rata dell’Imu 2021 pagata per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) nei quali è gestita l’attività ricettiva. È però necessario che i proprietari di quegli immobili siano anche gestori dell’attività che vi viene esercitata.
L’efficacia della nuova misura di sostegno è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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