Bonus INPS per genitori separati o divorziati: guida alla domanda e requisiti

 

Il bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi rappresenta una misura di sostegno significativa introdotta per venire incontro alle difficoltà economiche affrontate da chi, in seguito alla separazione o al divorzio, si trova in una condizione di bisogno, aggravata dalla pandemia di Covid-19. Questa iniziativa dell’INPS mira a garantire un aiuto concreto ai genitori che non ricevono l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore.

 

Criteri e Modalità di Accesso

 

– Termine per la presentazione della domanda: Le domande possono essere presentate all’INPS fino al 31 marzo.

– Importo del contributo: L’importo erogato corrisponde a quello non versato dell’assegno di mantenimento, fino a un massimo di 800 euro mensili per un periodo massimo di dodici mensilità.

– Verifica dei requisiti: L’assegnazione del beneficio è subordinata alla verifica dei requisiti di legge da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia.

– Disponibilità finanziaria: Il fondo destinato a questa misura ammonta a 10 milioni di euro, e l’erogazione del bonus è soggetta alla disponibilità di tali risorse.

 

Importanza del Bonus

 

Questa iniziativa riconosce e si propone di alleviare le difficoltà economiche vissute dai genitori separati o divorziati, in particolare in un periodo di crisi come quello scaturito dall’emergenza sanitaria. Il sostegno finanziario mira a offrire una risposta concreta alla mancanza dell’assegno di mantenimento, elemento fondamentale per garantire il benessere dei figli e sostenere le spese per la loro cura e educazione.

 

Come Presentare la Domanda

 

I genitori interessati a beneficiare di questo sostegno devono rivolgersi all’INPS per presentare la domanda entro il termine stabilito. È consigliabile consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare i loro uffici per ricevere tutte le informazioni dettagliate sul processo di candidatura e sui documenti necessari per dimostrare il proprio stato di bisogno e l’inadempienza dell’altro genitore.

 

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