La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) rafforza gli incentivi a sostegno della genitorialità, potenziando il cosiddetto bonus mamme e introducendo un nuovo sgravio contributivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli. L’intervento, articolato su più fronti, si colloca in un quadro normativo più ampio che punta a conciliare meglio vita familiare e lavoro e a incentivare l’occupazione femminile.
Il cuore della novità riguarda l’integrazione al reddito destinata alle lavoratrici madri: dal 1° gennaio 2026 l’assegno mensile passa da 40 a 60 euro per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. Il beneficio, esente da imposte e contributi e non rilevante ai fini ISEE, è riconosciuto alle madri con due figli fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo e alle madri con almeno tre figli fino a 18 anni, a condizione che il reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi 40.000 euro annui. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, mentre sono inclusi lavoratori intermittenti e somministrati.
La legge conferma anche la modalità di erogazione delle mensilità: le quote spettanti nel periodo gennaio–novembre 2026 saranno liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2026. La scelta operativa punta a semplificare la gestione per datori di lavoro, lavoratrici e amministrazioni.
Sgravio contributivo per madri con almeno tre figli
Nel quadro delle misure a sostegno dell’occupazione femminile, i commi dal 201 al 213 della legge 199/2025 introducono uno sgravio contributivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli conviventi sotto i 18 anni che risultano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati e consiste nella esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi INAIL), entro un limite massimo di 8.000 euro annui.
La durata dell’esonero varia in base alla tipologia contrattuale:
- 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con riferimento alla data iniziale di assunzione a termine;
- 24 mesi complessivi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.
I rapporti di lavoro domestico e gli apprendistati restano esclusi da questa agevolazione. L’impatto finanziario stimato per il 2026 è contenuto, pari a circa 5,7 milioni di euro.
Donne svantaggiate e altri incentivi
Parallelamente, la legge di Bilancio destina risorse per incentivare l’assunzione di donne svantaggiate, con stanziamenti progressivi: 154 milioni nel 2026, 400 nel 2027 e 271 nel 2028. Questi fondi finanziano un esonero contributivo fino a 24 mesi per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024), con termini di applicabilità estesi fino al 31 dicembre 2026. Le condizioni includono anche residenza nelle regioni della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno o l’aver svolto attività in settori con forte disparità occupazionale di genere.
Per tali lavoratrici, private di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o da 6 mesi nel caso di residenti nelle ZES), l’esonero riguarda la totalità dei contributi a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili.
Conciliazione famiglia–lavoro
Completano il quadro le novità destinate alla conciliazione tra famiglia e lavoro. I commi dal 214 al 218 riconoscono priorità nel passaggio da tempo pieno a part‑time per madri con almeno tre figli conviventi che non abbiano ancora compiuto 10 anni, o senza limiti di età in caso di figli disabili. La priorità opera quando la trasformazione comporta una riduzione almeno del 40% dell’orario, e i datori che consentono la rimodulazione senza riduzioni del monte ore aziendale beneficiano di un esonero totale dei contributi per un periodo massimo di 24 mesi, entro un limite annuo di 3.000 euro e con un budget pubblico di 3,3 milioni per il 2026.
Le disposizioni attuative sono rinviate a un decreto da adottare entro 180 giorni. Anch’esse non si applicano ai contratti domestici e agli apprendistati.