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Bonus pubblicità, conferme entro l’8 febbraio

 

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2020, devono confermare la “prenotazione” inoltrando la dichiarazione sostitutiva entro l’8 febbraio 2021.

 

I soggetti interessati all’adempimento sono i contribuenti che hanno presentato all’Agenzia la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, entro il 30 settembre dello scorso anno, e hanno indicato i dati degli investimenti già effettuati alla stessa data e ancora da effettuare nel corso del 2020.

 

Per l’anno 2020 il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni di euro per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir; pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi, i corrispettivi delle prestazioni pubblicitarie si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione degli stessi sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. I costi devono risultare da attestazione prodotta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. I beneficiari del bonus dovranno conservare la documentazione a sostegno della domanda. Nel caso il credito d’imposta richiesto sia superiore a euro 150.000, si applica il meccanismo delle white list.

 

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