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Bonus ristoranti: contributo a fondo perduto a favore operatori della ristorazione

 

Il bonus ristoranti è destinato all’acquisto di prodotti, anche vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

 

Il Decreto Agosto, istituisce un Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione, il cosiddetto bonus ristoranti, con lo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità della loro attività e per ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

 

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

  • 10.11 (ristorazione con somministrazione),
  • 29.10 (Mense)
  • 29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

 

già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

 

Potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.

 

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’elargizione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.

 

L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:

  • un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
  • Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc).

 

Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

 

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