Bonus carburante esente da imposte e contributi fino a 200 euro per tutti i dipendenti del settore privato, compresi quelli degli studi professionali, sia a titolo gratuito che per obbligo contrattuale o regolamento aziendale.
Il testo con le modifiche apportate dal Senato da una parte perde l’espressione «a titolo gratuito», con il risultato che la cessione dei voucher può avvenire a qualsiasi titolo, dall’altra si riferisce a tutti i datori di lavoro, in luogo delle sole aziende, seppure sempre con l’esclusione del comparto pubblico.
L’incentivo, che riguarda il solo anno 2022, ed è fruibile sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi nel limite di 200 euro per lavoratore, può trovare spazio anche nel paniere dei beni e servizi che il dipendente può selezionare a sua scelta nei piani di flexible benefit.
Peraltro, tenuto conto delle novità, se inclusi nei piani previsti dagli accordi sindacali, non solo non perdono il vantaggio fiscale previsto nel decreto legge 21/2022, ma non vanno neppure a intaccare il limite generale di non imponibilità dei benefit pari a 258,23 euro, come previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir.
La scelta – da parte del dipendente – del buono carburante in luogo di altri benefit può essere più vantaggiosa fiscalmente: i lavoratori ricevono beni e servizi a titolo gratuito (sia per previsione contrattuale che per liberalità) pienamente imponibili in quanto pari a un valore complessivo superiore a 258,23 euro, ossia oltre il limite di non concorrenza al reddito fissato dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, considerata la speciale natura di tale franchigia. Infatti, anche i lavoratori percettori di benefit imponibili a causa del superamento della soglia dei 258,23 euro, sui voucher carburanti fino a 200 euro possono evitare qualsiasi tassazione e contribuzione (per l’armonizzazione delle basi imponibili), essendo questo un ulteriore basket defiscalizzato. Si tenga anche conto che, nel caso del welfare contrattuale o di un regolamento aziendale non revocabile ad nutum, i costi relativi all’acquisto dei benefit sono integralmente deducibili dal reddito di impresa, o di lavoro autonomo, nel caso dei datori di lavoro professionisti (naturalmente eccetto per i contribuenti in regime forfettario).
Infine, i buoni devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 per il principio di cassa allargato, ma non hanno limiti temporali di spendibilità, se non il rispetto della scadenza indicata sul relativo titolo, ma ciò solo per evitare che diventino inutilizzabili.
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