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Buoni pasti, l'importo, sebbene non riscosso, deve essere trasmesso

Con riferimento alle operazioni pagate dai clienti tramite i buoni pasti, l’esercente emette due distinti documenti fiscali: lo scontrino fiscale rila­sciato a ciascun cliente e la fattura elettronica emessa mensil­mente nei confronti dell’emettitore di buoni pasto. 

Entrambi i documenti, con IVA a debito, vengono trasmessi ed elaborati dall’Agenzia delle Entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica IVA e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket (e solo per tale quota) ­ al fine di evitare duplicazioni – l’istante liquida l’IVA a debito una sola volta. 

L’Agenzia precisa che è il momento del pagamento (rimborso del buono) che assume rilevanza per l’esigibilità dell’imposta (ex art. 6, D.P.R. n. 633/1972) – salva emissione anticipata della fattura che documenta l’operazione – e la necessità di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo. 

Pertanto, all’atto dell’erogazione del servizio l’esercente è tenuto al rilascio di un documento commerciale anche se il cor­ rispettivo non è stato “riscosso”. 

La successiva emissione della fattura per i valori dei corri­spettivi non riscossi che sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota, quale momento impositivo dell’operazione, non determina alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’IVA dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura. 


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