Dal 1° gennaio i buoni pasto elettronici saranno due volte più convenienti di quelli cartacei. Le nuove soglie di esenzione fiscale contenute in manovra prevedono un limite giornaliero non tassabile di 8 euro per i buoni digitali e 4 euro per quelli in formato tradizionale.
In sostanza, con le novità diventano meno appetibili i buoni cartacei, ma in compenso risultano ancora più attraenti quelli elettronici. Infatti, la legge di Bilancio 2020 diminuisce l’importo non soggetto a tassazione e a contribuzione dei buoni cartacei dagli storici 5,29 euro (importo a suo tempo fissato in lire, precisamente 10.240 lire) a 4 euro e al contempo aumenta quello non imponibile in capo al lavoratore da 7 a 8 euro per i buoni in forma elettronica.
Rimangono invariate, invece, le regole relative alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In questi casi, resta ferma la soglia di non imponibilità fino a 5,29 euro al giorno, e quindi, di fatto, viene differenziato il trattamento delle indennità sostitutive (denaro in busta paga) rispetto alle prestazioni sostitutive (buoni pasto) rese in formato cartaceo. Inoltre, non si registra nessuna modifica sulla possibilità di istituire mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, la cui disciplina, peraltro, non prevede limiti fiscali sul costo per coperto.
Per quanto riguarda i titolari-utilizzatori dei buoni, il decreto del Mise 122/2017, che regolamenta la materia dei servizi sostitutivi di mensa, fa riferimento ai prestatori di lavoro subordinato e ai collaboratori. In pratica, la platea dei beneficiari è ampia e possono fruirne tutti i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato come i tirocinanti, gli stagisti, i giudici tributari, eccetera, compresi gli amministratori delle società, se i relativi compensi sono inquadrabili nei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui all’articolo 50, lettera c