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Cartelle in riscossione, stralcio per le notifiche fino al 2010

 

Stralcio per le cartelle fiscali dal 2000 al 2010 compreso, e solo nel caso in cui i debitori abbiano un reddito 2019 fino a 30mila euro. Fuori dal raggio d’azione dello stralcio restano le multe stradali, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato; nell’accordo entra anche una riforma a regime per i vecchi crediti, con l’obiettivo di cancellarli in via automatica dal momento in cui, passati cinque anni dall’affidamento all’agente della riscossione, potranno essere etichettati come «inesigibili» se non sono state avviate procedure esecutive o non sono stati imbarcati in definizioni agevolate.

 

Stop fino al 30 aprile per la notifica delle nuove cartelle.

 

Slitta al 31 luglio il pagamento delle quattro rate del 2020 della c.d.rottamazione – ter che l’ultima proroga aveva spostato al 1° marzo. Invece, le rate del 1° e 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre prossimo. È previsto un margine di tolleranza di cinque giorni sia per le rate del 2020 sia per quelle dell’anno in corso.

 

Atti del Fisco: venerdì 26 marzo scadono i termini di decadenza di molti atti di accertamento. Quest’ultima non riguarda però gli atti per i quali opera la ormai famosa “scissione decadenziale” del decreto Rilancio: ciò perché la norma stabilisce espressamente che non si deve tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67 citato per gli atti – specificatamente individuati – che dovevano essere emessi entro il 2020 e che verranno notificati nel 2021-22.

 

Inviti al contraddittorio: Occorre invece fare riferimento alla data del prossimo 26 marzo per tutti gli atti che sono stati preceduti dall’invito al contraddittorio recante come prima data di comparizione un giorno precedente al 27 dicembre 2020. Il differimento dei 120 giorni si conteggia “guardando” la data del 26 marzo 2021 e non quella del 31 dicembre 2020.

 

Tributi locali e altri atti: Alla data del 26 marzo, come termine di decadenza, occorre anche guardare per l’eventuale differimento dei termini. La scadenza del 26 marzo è inoltre l’unica applicabile con riferimento ai tributi locali (valevole sia per l’emissione che per la notifica degli atti). Per verificare le scadenze di legge, occorre distinguere gli illeciti dichiarativi dalle violazioni degli obblighi di pagamento: per i primi, il termine quinquennale inizia a decorrere dal secondo anno successivo a quello di competenza del tributo; per i secondi, la decorrenza inizia dall’anno successivo.

 

 

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