La proroga di 12 mesi per la notifica delle cartelle, disposta dal Dl 129/2020, vale solo per i carichi trasmessi all’agente della riscossione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, purché si tratti di pretese diverse da quelle che rientrano nella proroga dell’articolo 157, comma 3, del Dl 34/2020.
L’articolo 157 già dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di notifica di talune tipologie di cartelle in scadenza a fine 2021. Tra queste, si segnalano quelle rivenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, relative alle denunce presentate nel 2018, e quelle rivenienti dai controlli formali, ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, riferite alle denunce presentate nel 2017. Per i controlli formali, sono differite di un anno – al 2023 – anche le cartelle relative alle dichiarazioni presentate nel 2018.
Ora, il Dl fa espressamente salve tutte queste proroghe, che però non esauriscono le casistiche delle cartelle soggette a termini di decadenza e prescrizione. Questo perché le entrate gestite dall’Ader sono di varia natura e provengono da enti diversi. Si pensi, ad esempio, alle cartelle aventi ad oggetto i tributi comunali (Imu e Tari), il bollo auto e entrate patrimoniali di vario genere (rette scolastiche, contributi previdenziali, eccetera). Con riferimento a tali somme interviene dunque il Dl per stabilire la proroga di 12 mesi, limitatamente ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza a fine 2021 nonché ai carichi affidati all’agente della riscossione in tutto il periodo di sospensione.
L’articolo 12, comma 1, Dlgs 159/2015 prevede in via generale che durante il periodo di sospensione tutti i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati per un periodo pari a quello di sospensione. Da ciò potrebbe forse arguirsi che, in riferimento alle scadenze diverse da quelle oggetto di differimenti specifici (ad esempio, multe stradali in scadenza a fine 2022), possa trovare applicazione la proroga “generica” di 299 giorni (periodo dall’8 marzo al 31 dicembre). È tuttavia un aspetto molto controverso, su cui andranno verificati gli orientamenti giurisprudenziali.
Il comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione. Previsione che il Dl 129/20 richiama espressamente.
Così che, considerata la sospensione generalizzata dei pagamenti verso l’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2020, le cartelle in scadenza a fine anno potranno essere notificate entro il 2022. La proroga “biennale” si poteva già ricavare dalla previsione dell’articolo 68 del Dl 18/2020, visto il rinvio di quest’ultima disposizione all’intero articolo 12 del Dlgs 159/2015. Ciò a prescindere dalla data di affidamento del carico.
In termini più generali – e quindi non solo per la proroga dei termini decadenziali per le cartelle – va rilevata l’asimmetria a regime che l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015 (norma che non vale solo per l’emergenza sanitaria di quest’anno) determina tra contribuente e amministrazione finanziaria. Difatti, se, ad esempio, in un anno X vi è una sospensione per eventi eccezionali anche di due soli giorni dei termini di versamento per il contribuente, con conseguente analoga sospensione dei termini di accertamento, riscossione eccetera, per l’amministrazione, quest’ultima fruisce di una proroga fino (ben) al 31 dicembre del secondo anno successivo (alla fine del periodo di sospensione dei termini) per la notifica di accertamenti e cartelle in relazione ai periodi d’imposta in scadenza nell’anno X.
Appare evidente la (fastidiosa) sproporzione temporale a favore dell’amministrazione che solleva, sotto il profilo della ragionevolezza, più di un dubbio di legittimità costituzionale.