Cassaforte di famiglia: legittima la gratuità del mandato dell’amministratore

Holding familiari: è legittima la nomina di amministratori senza compenso. Come evitare le contestazioni del Fisco con una clausola statutaria.

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale, l’utilizzo di società holding familiari o “cassaforti di famiglia” è sempre più diffuso. In queste strutture societarie è frequente che gli amministratori siano i medesimi componenti del nucleo familiare, i quali spesso non percepiscono alcun compenso per l’attività gestoria svolta.

Questa scelta risponde a una logica patrimoniale: la funzione dell’amministratore viene assunta per interesse familiare comune, e i benefici sono indiretti e condivisi. Tuttavia, in assenza di compensi dichiarati, l’Agenzia delle Entrate tende talvolta a presupporre l’onerosità del mandato, emettendo avvisi di accertamento per compensi “presunti” e non dichiarati, fondandosi sull’art. 1709 del Codice civile, che prevede una presunzione di onerosità del mandato.

Questo approccio è però giuridicamente superato. La giurisprudenza, a partire dalla Cassazione (anche a Sezioni Unite), ha chiarito che l’incarico di amministratore non rientra nel contratto di mandato, bensì configura un rapporto organico con la società. L’amministratore non è un prestatore d’opera ma un soggetto che agisce per conto dell’ente, come suo organo: ne deriva che la presunzione di onerosità non si applica.

In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Milano con la sentenza 825/2025, ribadendo che la gratuità dell’incarico è pienamente lecita e può essere espressamente prevista nello statuto societario o nella delibera di nomina dell’assemblea. Il Codice civile (art. 2364 e art. 2389) prevede infatti che l’assemblea possa determinare il compenso degli amministratori, ma nulla vieta che stabilisca la gratuità dell’incarico. La clausola statutaria che stabilisce la gratuità del mandato è quindi legittima e vincolante.

Per evitare del tutto contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno inserire nello statuto una clausola che preveda espressamente la gratuità dell’incarico di amministratore in assenza di specifica delibera assembleare che disponga diversamente. In alternativa, è consigliabile che il verbale dell’assemblea che conferisce l’incarico riporti con chiarezza la gratuità dello stesso. Questo approccio, pur non essendo obbligatorio ai sensi della legge, ha valore probatorio e tutela l’impresa da contestazioni basate su presunzioni errate.

Clausola tipo da inserire nello statuto: «L’incarico di amministratore è conferito a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell’assemblea dei soci che ne determini espressamente l’entità del compenso.»

In conclusione, la nomina gratuita degli amministratori nelle società familiari è del tutto legittima, ma per evitare accertamenti fiscali è fondamentale che tale scelta sia formalizzata in modo chiaro nello statuto o nei verbali assembleari. La certezza giuridica e la prevenzione delle contestazioni fiscali passano attraverso la precisione formale.

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