Il 4 giugno 2025 è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio, con decorrenza dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029. L’accordo coinvolge le principali associazioni datoriali e sindacali del commercio e aggiorna una disciplina chiave per decine di migliaia di mandanti e agenti in tutta Italia.
Il nuovo CCNL introduce novità significative in tema di provvigioni, indennità, flessibilità contrattuale e previdenza, ridefinendo il quadro regolatorio dei rapporti di agenzia, anche alla luce dell’evoluzione del commercio digitale.
1. Sfera applicativa ed e-commerce
Viene ribadita la definizione codicistica di agente di commercio (art. 1742 ss. c.c.), includendo espressamente tra le attività rilevanti anche la promozione tramite canale e-commerce aziendale (art. 1748 c.c.). Si tratta di un aggiornamento necessario per inquadrare correttamente i mandati che, pur senza rapporto diretto fisico con la clientela, generano contratti digitali rilevanti a fini provvigionali.
2. Nuova base di calcolo delle indennità
L’articolo 1-bis del contratto introduce una base uniforme per il calcolo delle indennità di fine rapporto: le somme computabili includono non solo le provvigioni ma anche premi, rimborsi e coordinamento, garantendo un calcolo più coerente e tutelante per l’agente.
Esempio pratico 1:
Un agente con provvigioni annue di 20.000 euro e premi per 4.000 euro vedrà calcolata l’indennità di fine rapporto sull’intera somma di 24.000 euro, valorizzando la totalità del rapporto economico.
3. Contratti a tempo determinato: flessibilità con limiti
Il rinnovo o la proroga dei contratti a termine è ammesso solo con consenso scritto e per un massimo di due volte consecutive. In mancanza di forma scritta, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato. La regola rafforza la certezza giuridica nella gestione delle collaborazioni commerciali.
4. Variazioni di zona: tre livelli di impatto economico
Per la prima volta, il CCNL introduce una classificazione oggettiva delle variazioni di zona o clientela, basata sull’impatto economico:
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lieve: fino al 5% del valore provvigionale;
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media: tra 5% e 15%;
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sensibile: oltre il 15%.
Solo le variazioni lievi possono essere attuate con semplice comunicazione scritta. Le altre richiedono forme di tutela rafforzata. Questo approccio riduce il contenzioso e crea uno standard operativo per le mandanti.
Esempio pratico 2:
Un agente che subisce una variazione con perdita stimata dell’8% delle provvigioni deve essere coinvolto in una revisione del mandato che tenga conto del principio di equità contrattuale, non bastando una mera notifica.
5. Indennità di scioglimento: nuovi criteri dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, l’indennità alla cessazione sarà pari:
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all’1% delle provvigioni totali annue;
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maggiorata del 3% sui primi 12.000 euro di provvigioni e dell’1% tra 12.000 e 18.000 euro;
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per chi lavora in esclusiva, i limiti salgono rispettivamente a 24.000 e 36.000 euro.
Un riconoscimento che premia la stabilità e la dedizione contrattuale degli agenti in esclusiva.
6. Congedo di paternità
Viene introdotto il diritto all’astensione di 20 giorni per paternità entro i primi cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio. Il periodo sospende ogni obbligo contrattuale, ma non incide negativamente sulla permanenza del rapporto, favorendo una gestione equilibrata dei tempi di vita e lavoro anche per gli autonomi.
7. ENASARCO: aumenta la contribuzione
Dal 2026, la contribuzione a carico delle ditte mandanti a favore del Fondo assistenza agenti passerà dal 2% al 3% su tutte le provvigioni. Un incremento destinato al rafforzamento del sistema di welfare dedicato agli agenti.