Nelle operazioni di cessione intracomunitaria, il regime di non imponibilità ai fini IVA è subordinato alla dimostrazione, da parte del cedente, che i beni siano stati effettivamente trasportati in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
L’articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, modificato dal Regolamento UE 1912/2018, fornisce un quadro normativo per la raccolta di prove documentali necessarie per dimostrare l’avvenuto trasporto dei beni. Questo articolo, in vigore dal 1° gennaio 2020, introduce una presunzione relativa a favore del contribuente. Tale presunzione può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate solo se questa dispone di prove contrarie che dimostrino l’assenza di trasporto o l’inautenticità dei documenti presentati.
Se il contribuente raccoglie i documenti previsti dal Regolamento UE 282/2011, si beneficia di un livello rafforzato di tutela, con inversione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate. Questo livello di protezione non è applicabile se il trasporto o la spedizione sono effettuati direttamente dal venditore o dal cessionario senza l’intervento di terzi.
Quando il trasporto è a cura del venditore o di un terzo per suo conto, la presunzione del regolamento richiede che:
- Il venditore dichiari che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto.
- Il venditore sia in possesso di almeno due documenti non contraddittori, provenienti da soggetti diversi e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente, indicati nel paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis. In alternativa, può conservare un documento del paragrafo 3, lettera a) e uno del paragrafo 3, lettera b), come un CMR firmato dal trasportatore e una fattura di trasporto o una polizza assicurativa.
Se il trasporto è a cura dell’acquirente o di un terzo per suo conto, il venditore deve possedere:
- Una dichiarazione scritta dell’acquirente che certifichi il trasporto o la spedizione dei beni.
- Due elementi di prova non contraddittori, come richiesto dal paragrafo 3, lettera a), del regolamento, provenienti da soggetti indipendenti dal venditore e dall’acquirente, oppure uno di questi elementi insieme a un documento del paragrafo 3, lettera b).
Se il trasporto è eseguito direttamente con mezzi propri dal venditore o dall’acquirente (e quindi non si applica il Regolamento UE 282/2011), o se il contribuente sceglie di seguire le linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate, può ottenere un livello-base di tutela conservando il set documentale riconosciuto dalla prassi.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate valuterà l’idoneità dei documenti caso per caso, senza l’applicazione della presunzione del regolamento UE. I documenti ordinari includono:
- Contratto
- Fattura di vendita
- Elenchi Intrastat
- Documento di trasporto (DDT) se il venditore si occupa del trasporto
- Documentazione bancaria
In aggiunta, il contribuente dovrebbe conservare un CMR firmato, anche dal cessionario per presa consegna, o una dichiarazione del cessionario che attesti l’arrivo della merce nel paese di destinazione.
La giurisprudenza recente ha adottato un approccio sostanziale, privilegiando l’idoneità di documenti diversi dal CMR firmato. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8477 del 28 marzo 2024, ha affermato che, in assenza del documento di trasporto, il cedente può fornire la prova con qualsiasi altro documento idoneo, inclusa una dichiarazione di avvenuta consegna da parte del cessionario, anche se ricevuta successivamente all’operazione. Altre sentenze di merito confermano questa interpretazione, permettendo l’utilizzo di documenti complementari per dimostrare l’effettivo trasporto dei beni