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Cessioni gratuite, con detrazione

Le agevolazioni fiscali sulle cessioni gratuite di beni si allargano anche agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
Le norme sono entrate in vigore il 14 settembre.
Mentre la prima norma stabilisce, ai fini delle imposte dirette, che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alle Onlus, mantenendo, così, in capo al cedente la deducibilità del costo sostenuto per tali prodotti, la legge 133 prescrive che i prodotti alimentari, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, si considerano distrutti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto se ceduti ai soggetti di cui al n. 12, dell’articolo 10, della legge Iva, o a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus.
Riconoscendo tali beni come distrutti ai fini Iva, viene mantenuto in capo al cedente il diritto alla detrazione, essendo la cessione considerata fuori campo Iva.
La legge 166 interviene su queste due norme innanzitutto ampliando l’elenco dei soggetti a cui possono essere effettuate tali cessioni gratuite che riguardano anche gli enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, naturalmente senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
Da un punto di vista oggettivo, invece, le norme non riguarderanno più solo i prodotti alimentari e farmaceutici, ma coinvolgeranno anche “altri prodotti” che dovranno essere individuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Sul fronte degli adempimenti, sarà necessario fornire una prova con modalità telematiche, da inviare entro la fine del mese a cui si riferiscono le cessioni gratuite, all’amministrazione finanziaria o alla GdF, contente la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto dei beni ceduti gratuitamente, nonché la loro destinazione finale e l’ammontare complessivo, “calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita”.
Tale comunicazione potrà comunque non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15mila euro, per singola cessione effettuata nel mese, mentre rimangono esonerate le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili.
Il beneficiario della donazione dovrà invece predisporre e consegnare al cedente un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni attestando, altresì, il proprio impegno al loro utilizzo per finalità istituzionali.

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