La pubblicazione della Circolare 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate segna un passaggio decisivo nell’attuazione del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, operativo dal 1° gennaio 2026. Il documento, atteso dal mondo non profit e preceduto da una consultazione pubblica, fornisce un quadro interpretativo ampio e unitario delle principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore. Il tema che emerge con particolare rilievo riguarda la valorizzazione delle cessioni gratuite e dei relativi proventi figurativi, elemento centrale ai fini della qualificazione fiscale degli enti e delle attività di interesse generale.
La definizione di costo effettivo nel nuovo impianto fiscale
Uno dei profili più delicati riguarda l’individuazione del “costo effettivo” previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore, parametro necessario per stabilire la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale. La Circolare adotta una nozione ampia di costo effettivo, superando i limiti dell’articolo 143 del Tuir, che richiamava solo i costi di diretta imputazione. Rientrano nel computo costi diretti, indiretti, oneri generali, finanziari e tributari, secondo la logica del “costo pieno” coerente con il bilancio civilistico degli enti non profit.
Particolare attenzione viene dedicata agli ammortamenti dei beni strumentali, riconosciuti anche per gli enti che adottano la contabilità per cassa, purché imputati secondo criteri costanti, rispettosi dei principi contabili OIC e correlati all’effettivo utilizzo dei beni. Tale approccio facilita l’emersione dei costi reali delle attività istituzionali, offrendo una fotografia più aderente alla gestione economica degli enti.
Il risultato di gestione e l’omogeneità delle attività di interesse generale
La valutazione della natura commerciale delle attività di interesse generale richiede un’analisi complessiva dei risultati economici, considerando ricavi e costi imputabili in modo diretto o promiscuo. La Circolare ammette la possibilità di considerare unitariamente più attività di interesse generale, a condizione che siano caratterizzate da elementi di omogeneità sotto il profilo funzionale e strutturale, come l’utilizzo di risorse comuni o la difficile separazione dei costi.
Il documento dedica ampio spazio al trattamento dei costi promiscui, che costituiscono spesso uno degli aspetti più complessi della gestione contabile degli enti. Si conferma la possibilità di ripartire tali costi pro quota secondo il criterio previsto dall’articolo 144 del Tuir, cioè in proporzione ai ricavi complessivi delle singole aree di attività. La Circolare consente inoltre l’adozione di criteri alternativi più aderenti alla realtà gestionale, purché coerenti con i principi dell’OIC 35 e in grado di rappresentare in modo più fedele l’inerenza dei costi alle attività svolte. Ciò assume particolare importanza per gli enti che operano in larga parte mediante prestazioni gratuite o con corrispettivi simbolici, dove il rapporto diretto tra ricavi e costi non è indicativo della reale dimensione economica delle attività.
I contributi pubblici di natura corrispettiva e la non commercialità
La Circolare chiarisce che i contributi pubblici di natura corrispettiva destinati allo svolgimento delle attività istituzionali possono essere esclusi dalla base imponibile quando l’ente opera come ente non commerciale. Tale interpretazione risponde alla logica di tutela delle risorse destinate alle attività con finalità sociale e rappresenta un elemento di continuità con il regime applicabile agli enti non commerciali disciplinati dal Tuir.
Il documento interviene anche sui criteri utili a determinare la natura commerciale dell’ente nel suo complesso, richiamando il criterio della prevalenza che valuta l’insieme delle entrate commerciali e non commerciali prodotte dall’ente. Tuttavia, rispetto al precedente quadro normativo, la disciplina del Codice del Terzo settore presenta un elemento innovativo di rilievo: la possibilità per gli enti di computare tra le entrate non commerciali anche il valore normale delle prestazioni effettuate gratuitamente o a corrispettivo ridotto.
La valorizzazione delle cessioni gratuite e i proventi figurativi
Il rafforzamento della valorizzazione delle prestazioni gratuite è uno dei punti qualificanti della riforma fiscale. L’articolo 79, comma 5-bis, consente agli enti di attribuire valore alle prestazioni gratuite o svolte a corrispettivo non remunerativo, includendole tra le entrate non commerciali. La Circolare chiarisce che tale valore può essere determinato facendo riferimento non solo ai prezzi di mercato di beni e servizi analoghi, ma anche ai costi figurativi del personale volontario impiegato nell’attività.
Questa impostazione risponde all’esigenza di valorizzare l’apporto del volontariato, elemento distintivo degli enti del Terzo settore, e al tempo stesso consente di evitare che attività con forte contenuto sociale e privo di finalità commerciali risultino impropriamente classificate come attività lucrative per mancanza di ricavi monetari. Si tratta di un chiarimento particolarmente atteso dagli operatori e coerente con gli orientamenti interpretativi che, negli ultimi anni, hanno valorizzato la rendicontazione del lavoro volontario, come previsto anche dalla legge sul volontariato e dalle norme del Codice del Terzo settore in materia di trasparenza.
Il regime forfettario per Odv e Aps: chiarimenti e novità operative
La Circolare dedica una parte significativa al regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Viene chiarito che tale regime può essere applicato indipendentemente dalla natura fiscale dell’ente, superando un dubbio interpretativo emerso nella versione preliminare del documento.
Per il primo anno di applicazione, gli enti possono optare per il regime anche qualora ritengano di non superare il limite di 85.000 euro di ricavi commerciali, parametro che va riferito esclusivamente alle imposte dirette e non al volume d’affari IVA.
Con riguardo agli adempimenti IVA, la Circolare chiarisce che gli enti che adottano il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, salvo nei casi in cui risultino debitori d’imposta. Su richiesta del committente, resta comunque possibile emettere fattura elettronica riportando il codice natura N2.2, in coerenza con i chiarimenti forniti negli ultimi anni dall’Agenzia delle Entrate in materia di operazioni escluse dal campo IVA.
Implicazioni operative per gli enti e per la governance interna
Le indicazioni della Circolare impongono agli enti un accurato monitoraggio dei costi e una riclassificazione delle attività secondo criteri trasparenti e coerenti con i principi contabili. La valorizzazione delle prestazioni gratuite richiede un sistema di rilevazione adeguato, capace di attribuire un valore alle ore di volontariato e ai beni ceduti gratuitamente. Questo passaggio, oltre a rilevanza fiscale, ha ricadute anche sulla rendicontazione sociale e sulla governance interna degli enti.
La possibilità di valorizzare cessioni e prestazioni gratuite offre inoltre un’opportunità strategica per gli enti che intendono mantenere la qualifica di ente non commerciale. La corretta imputazione dei costi e dei proventi figurativi consente infatti di rappresentare meglio l’effettivo equilibrio gestionale, evitando che la presenza di ricavi monetari, spesso inferiori al valore delle attività svolte, comporti una erronea qualificazione commerciale.
In questo quadro, è utile procedere a una revisione dei sistemi contabili e dei metodi di imputazione dei costi, così da garantire coerenza con i principi dell’OIC 35 e con i criteri richiesti per la compilazione del bilancio degli Ets.