Cessioni intra-Ue, commissione alla vendita

 

A norma dell’articolo 41, comma 1, lett. a) del Dl 331/1993, configurano cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell’Iva le cessioni a titolo oneroso di beni:

  • trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
  • nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta ovvero nei confronti di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4 del Dpr 633/1972, non soggetti passivi d’imposta.

I presupposti che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria sono i seguenti:

  • un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Ue (ed iscritti al Vies);
  • un presupposto oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili o di altro diritto reale di godimento;
  • un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni dev’essere situato all’interno dell’Unione europea.

Tra gli elementi costitutivi di una cessione intracomunitaria vi è anche la compilazione degli elenchi Intrastat, ovvero la debita giustificazione della mancata compilazione.

 

L’agenzia delle Entrate ha ritenuto che rientrino nel regime di non imponibilità, di cui all’articolo 41, comma 1, lett. a) del Dl 331/1993, le cessioni intracomunitarie e le vendite a distanza effettuate con l’intervento di un commissionario alla vendita

 

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente dev’essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al Gruppo A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
  • di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al Gruppo A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al Gruppo B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

 

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto), è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

 

TRASFERIMENTO DELLA MERCE – ELEMENTI DI PROVA

ELEMENTI DI PROVA

(Gruppo A)

ELEMENTI DI PROVA

(Gruppo B)

  • Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce)
  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
  • Documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni
  • Polizza di carico
  • Fattura di trasporto aereo
  • Fattura emessa dallo spedizioniere
  • Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
 
  • Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato
 

 

È bene osservare che tale dichiarazione, che dev’essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre che della descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al Gruppo A), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al Gruppo A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al Gruppo B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

 

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