Chirurgia e medicina estetica: i nuovi paletti per l’esenzione IVA secondo la risoluzione 42/E

Con la risoluzione 42/E del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene in modo risolutivo sul trattamento IVA delle prestazioni in ambito estetico, chiarendo i requisiti richiesti per poter beneficiare del regime di esenzione. Le novità derivano dall’articolo 4-quater del decreto-legge 145/2023 (convertito nella legge 191/2023) e si applicano esclusivamente alle prestazioni rese dal 17 dicembre 2023 in poi.

Secondo la nuova disciplina, la chirurgia estetica può essere esente da IVA solo se sussiste uno scopo terapeutico effettivo, attestato in modo specifico da documentazione medica. Lo stesso vale per la medicina estetica, dove tuttavia è possibile utilizzare anche altra documentazione idonea, purché in grado di dimostrare la natura terapeutica dell’intervento.

La risoluzione chiarisce un punto molto dibattuto: l’attestazione può essere rilasciata anche dallo stesso medico o chirurgo che esegue l’intervento. Questa apertura rende più agile la gestione documentale, ma non riduce l’onere probatorio, che resta in capo al professionista.

Per quanto riguarda l’anestesia, l’Agenzia conferma l’applicazione dell’esenzione IVA in tutti i casi, anche in assenza di finalità terapeutica dell’intervento estetico. Le prestazioni degli anestesisti, infatti, sono considerate sempre funzionali alla tutela delle condizioni vitali del paziente.

Sul piano operativo, le strutture sanitarie e i professionisti dovranno adeguare i propri flussi interni. È essenziale conservare copia delle attestazioni e verificare che siano redatte in modo preciso, datate e coerenti con la prestazione eseguita. Il principio di inerenza, in questo contesto, non è più sufficiente: serve un nesso causale diretto e dimostrabile tra patologia e trattamento.

Un caso pratico: un intervento di blefaroplastica eseguito per motivi funzionali (riduzione del campo visivo) potrà essere esente da IVA solo se corredato da un’attestazione medica che ne certifichi l’utilità terapeutica. Se l’intervento è richiesto solo per fini estetici, sarà soggetto ad IVA ordinaria.

Le prestazioni eseguite prima del 17 dicembre 2023 restano assoggettate alla normativa previgente. Eventuali imposte versate in eccesso secondo il nuovo orientamento non sono rimborsabili. In sostanza, la normativa non ha effetto retroattivo.

Lo scenario delineato dalla risoluzione 42/E impone una revisione strutturata delle prassi amministrative e cliniche. Per gli studi di medicina estetica, le cliniche private e i professionisti del settore, diventa strategico assicurarsi una documentazione conforme, completa e redatta con rigore. Beneggi e Associati offre un supporto specializzato nella predisposizione dei protocolli fiscali, nella valutazione delle condizioni per l’esenzione e nella redazione di modelli certificativi personalizzati. Contattaci per un’analisi approfondita del tuo modello operativo e per evitare rischi sanzionatori o contenziosi con l’amministrazione finanziaria.

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