Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzierà con oltre 713 milioni di euro la costruzione di colonnine di ricarica elettriche nelle aree urbane italiane e sulle superstrade. Due decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio, definiscono le modalità per l’aggiudicazione dei contributi.
I progetti ammissibili al beneficio sono quelli avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui per il progetto sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete o all’adeguamento di una connessione esistente, l’impresa dovrà allegare un preventivo di connessione e ottenere le autorizzazioni necessarie anche da parte dei proprietari del suolo.
Per le postazioni di ricarica sulle superstrade, sono ammissibili le spese relative all’acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, con un costo specifico massimo di 81.000 euro per infrastruttura di ricarica. Sono agevolabili anche le spese per la connessione alla rete elettrica, nel limite del 40% del prezzo totale previsto per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nonché le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le autorizzazioni, nel limite del 10% del costo della spesa. Il contributo a fondo perduto ammissibile è pari al 40%.
Per i centri urbani, sono ammissibili l’acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il costo massimo ammissibile è pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica. I costi per la connessione alla rete elettrica sono ammessi nel limite del 20%, quelli di progettazione fino al 10% della spesa. Anche in questo caso, il contributo copre fino al 40% delle spese.
Possono presentare la domanda le imprese o gli Rti che dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Ue, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui fanno domanda. Se l’istanza è presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, le richieste devono essere corredate da un accordo con quest’ultimo per la realizzazione delle nuove infrastrutture. I soggetti che richiedono il beneficio devono disporre delle autorizzazioni per la costruzione e per l’esercizio.
È importante sottolineare che gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come qualificabili come aiuti di Stato destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica.
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