La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 116) ha abbassato a 50.000 euro la soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo. La modifica interessa l’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 e si applica a partire dal 2 marzo 2026, nel rispetto del termine minimo di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000).
Il divieto si attiva quando il contribuente ha debiti erariali affidati all’agente della riscossione (Ader) e non ancora estinti, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro. Si considerano rilevanti:
- cartelle di pagamento decorsi 60 giorni dalla notifica;
- avvisi di accertamento esecutivi decorsi 90 giorni;
- avvisi di recupero decorsi 60 giorni.
Restano esclusi dal calcolo:
- i debiti oggetto di dilazione in corso;
- le somme oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale;
- i debiti per tributi locali.
In caso di superamento della soglia, il divieto si applica a tutti i crediti d’imposta compensabili in F24, inclusi quelli di natura agevolativa (es. ricerca e sviluppo). Sono invece escluse:
- le compensazioni cosiddette verticali (imposta su imposta);
- le compensazioni di crediti previdenziali, assistenziali e premi Inail.
Il modello F24 trasmesso in violazione della norma viene scartato. Se il contribuente non rimedia attraverso il ravvedimento operoso, si applica una sanzione del 25% dell’importo non versato.
È ammessa la compensazione parziale con tributi erariali per ridurre il debito sotto la soglia, ma non è consentito farlo con crediti da bonus fiscali (es. superbonus), ritenuti non compensabili a tale scopo. Questo genera un’asimmetria normativa: gli avvisi di recupero dei bonus concorrono alla soglia di 50.000 euro, ma i crediti corrispondenti non possono essere usati per sanare il debito.