Compensazioni, il Fisco punta sul blocco preventivo

Negli ultimi anni si è assistito a diversi interventi sul fronte delle compensazioni.
L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda la lotta ai falsi crediti e diventerà operativo dal 29 ottobre 2018: l’agenzia delle Entrate potrà sospendere le deleghe di pagamento, modelli F24, con crediti incerti o a rischio.
Dal 24 aprile 2017, il limite delle compensazioni orizzontali è di 5mila euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità per usare i crediti per Iva, per imposte sui redditi e ritenute. Il limite di 5mila euro si riferisce ai singoli crediti emergenti dalla dichiarazione. Resta fermo il limite di 50mila euro per i crediti Iva annuali delle cosiddette start up innovative. Se dalla dichiarazione dei redditi emergono diversi crediti di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente d’importo superiore alla soglia, i crediti possono essere usati in compensazione senza apporre il visto di conformità. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. In tema di crediti Iva, sono in vigore già dal 2010 norme, con l’obiettivo di rendere più rigorosi i controlli per contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.
Nessuna restrizione è invece prevista in caso di compensazione “verticale”, come, ad esempio, «Irpef da Irpef», «Ires da Ires» o «Iva da Iva».
I contribuenti titolari di partita Iva devono usare solo i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, nel caso di modello F24 contenente crediti usati in compensazione, sia crediti Iva, sia altri crediti per imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che presentano il modello F24 con crediti in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero, possono presentare il modello mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico, oppure mediante i servizi di internet banking.
I contribuenti, che intendono usare in compensazione crediti relativi all’Iva o alle altre imposte, per importi superiori a 5mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito. Questo “visto” può essere apposto, tra gli altri, dal responsabile del centro di assistenza fiscale; dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. Il professionista, che ha i requisiti per il rilascio del visto di conformità, e che intende usare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, può apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza alcun obbligo di rivolgersi a terzi.
È prevista un’alternativa al visto di conformità. Riguarda le società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile. Questo significa che l’organo di controllo ha verificato la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e che è stata verificata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per il pagamento delle somme dovute a seguito di indebite compensazioni, non è possibile avvalersi della compensazione. È cioè escluso l’impiego di crediti per compensare le somme dovute per il recupero di crediti d’imposta usati indebitamente. È vietata la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro. Il divieto scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le addizionali sui tributi diretti. È ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
 
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