In una S.r.l. pluripersonale di tipo artigiano, l’introduzione di prestazioni accessorie da parte di un socio — ai sensi dell’art. 2345 cod. civ. — può rappresentare una leva strategica per riconoscere valore individuale prima dell’approvazione del bilancio, evitando ritardi nella ripartizione degli utili.
1. Inquadramento civilistico e statutario
L’articolo 2345 cod. civ. prevede che l’atto costitutivo (o una delibera assembleare successiva, come stabilito dalla Cassazione n. 3319/1978) disciplini in modo preciso:
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contenuto della prestazione, coerente con l’oggetto della società;
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durata, definita in mesi o anni;
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modalità operative, tempi, strumenti, sede;
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compenso, congruo, periodico e comparato al mercato;
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sanzioni, per inadempimento.
Solo con un’impostazione rigorosa si evita il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla validità del compenso come costo deducibile.
2. Natura del rapporto e inquadramento fiscale
Pur non trattandosi di lavoro subordinato né di prestazione autonoma, la prestazione accessoria risponde ai criteri dell’art. 50 c. 1 lett. c‑bis TUIR. La Risoluzione 81/E del 2002 conferma che si tratta di collaborazione coordinata continuativa:
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personale, senza mezzi organizzati;
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continuativa;
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coordinata con l’organizzazione aziendale;
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retribuita con compenso periodico.
Conseguenza: il reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente, soggetto a tassazione IRPEF e ritenuta alla fonte da parte della società, e non rientra né tra i redditi di lavoro autonomo, né tra quelli da partecipazione negli utili.
3. Aspetti previdenziali
Il compenso non rientra nella Gestione Separata INPS, ma viene assoggettato alla contribuzione ordinaria nella gestione previdenziale del collaboratore (artigiani, commercianti o casse speciali). Così il socio continua a mantenere la propria posizione previdenziale abituale, senza duplicazioni contributive.
4. Deduzione per la società
Come sancito dall’art. 109 TUIR, la Società può dedurre il compenso dal reddito d’impresa, a condizione che sia:
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inerente all’attività svolta;
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effettivamente sostenuto;
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congruo rispetto alle prestazioni fornite.
Questo garantisce un vantaggio fiscale IRES e un impatto positivo sul calcolo IRAP, liberando risorse da reimpiegare sull’innovazione o la crescita aziendale.