L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una consulenza giuridica pubblicata il 25 settembre 2025, importanti aspetti del regime fiscale dei compensi sportivi, a seguito dell’applicazione del D.Lgs. 36/2021. In particolare, viene confermato che l’esenzione fiscale fino a 15mila euro annui per i compensi percepiti nel settore dilettantistico si applica indipendentemente dalla categoria reddituale in cui rientra il lavoratore sportivo (subordinato, autonomo o collaboratore).
Regime fiscale dei compensi sportivi: cosa cambia
Prima della riforma, i compensi sportivi dilettantistici erano qualificati come redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m, TUIR) con esenzione fino a 10mila euro. Oggi, il trattamento segue la natura del rapporto (autonomo, subordinato o assimilato), ma la soglia di esenzione sale a 15mila euro.
Questa esenzione:
- vale per tutti i rapporti sportivi dilettantistici, a prescindere dalla forma giuridica;
- è annuale e personale;
- è applicabile anche in presenza di più rapporti con diverse ASD/SSD;
- opera fino a 15.000 euro annui: la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria.
Esempio pratico: istruttore con più incarichi
Un istruttore sportivo collabora con 4 ASD diverse, percependo complessivamente 17.000 euro. Deve consegnare a ciascuna ASD un’autocertificazione in cui attesta i compensi annui. Le ASD applicheranno la ritenuta del 20% solo sui compensi eccedenti i 15.000 euro complessivi.
Come si dichiara
I lavoratori sportivi autonomi indicano nel quadro E della dichiarazione dei redditi i compensi eccedenti la soglia di esenzione, deducendo le spese sostenute.
Premi sportivi: applicazione della ritenuta anche per i professionisti
Un ulteriore chiarimento riguarda i premi riconosciuti da federazioni, CONI, CIP, ASD/SSD, enti di promozione e discipline associate per la partecipazione a raduni e competizioni ufficiali. La riforma prevede:
- ritenuta secca del 20%;
- applicazione anche a professionisti, purché partecipino come tesserati nel settore dilettantistico, ad esempio in squadre nazionali.
Si supera dunque la precedente impostazione che esentava i premi entro i 10.000 euro solo per dilettanti. Oggi il criterio dirimente è la natura dell’attività svolta, non la qualifica professionale ordinaria dell’atleta o tecnico.
Implicazioni operative per ASD, SSD e federazioni
Le società sportive devono:
- raccogliere le autocertificazioni dai collaboratori;
- monitorare la soglia individuale dei 15.000 euro;
- applicare correttamente la ritenuta del 20% sui premi;
- distinguere i compensi ordinari da quelli premiali.
Beneggi e Associati affianca enti e professionisti sportivi nell’applicazione del nuovo regime, nella gestione dei flussi di compenso e nella predisposizione delle autocertificazioni e degli adempimenti dichiarativi.