Concordato preventivo, percentuali minime e proposte dei creditori

Il D.L. 27.6.2015, n. 83 ha innovato significativamente la normativa riguardante il concordato preventivo, stabilendo che la proposta – salvo il caso del piano con continuità aziendale – deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, nonché indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga a garantire a ciascun creditore.
Sono stati, inoltre, meglio precisati gli effetti della sospensione e dello scioglimento dei contratti pendenti, regolando espressamente i rapporti di locazione finanziaria.
È stata, pure, introdotta un’apposita disciplina per i piani di concordato preventivo fondati su un acquirente già individuato.
È altresì prevista la facoltà dei creditori di formulare una proposta di concordato preventivo, se dall’attestazione risulta che il piano del debitore non garantisce il pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari (30% nel caso di piano con continuità aziendale).

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