Congedi al padre lavoratore, proroga e nuova misura per il 2021

 

La Legge di bilancio 2021 proroga ed amplia la misura del congedo obbligatorio del padre lavoratore così come quello facoltativo confermandone per quest’ultimo la durata.

 

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore rappresenta un diritto proprio del padre lavoratore, che prescinde dalla fruizione dell’astensione obbligatoria della madre.

 

Il comma 363 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, attraverso la modifica delle lettere a) e b) del comma 354 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, estende la fruizione del congedo obbligatorio all’anno 2021, e ne amplia la durata a 10 giorni. Pertanto, il padre lavoratore dipendente in occasione della nascita del figlio e/o dell’adozione/affidamento avvenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre) avrà l’obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni.

 

I 10 giorni di congedo devono essere fruiti, anche in via non continuativa, ma mai frazionati ad ore, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, e sono indennizzati a carico dell’Inps, con eventuale anticipo a carico del datore di lavoro, in misura pari al 100% della retribuzione.

 

La domanda deve essere presentata in forma scritta dal padre lavoratore direttamente al datore di lavoro (e non all’Inps, salvo il caso del pagamento diretto da parte di quest’ultimo) indicando le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

 

Congedo obbligatorio del padre in caso di morte perinatale: Il comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, attraverso la modifica della lett. a) comma 24 dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, amplia l’utilizzo del congedo obbligatorio del padre, anche all’ipotesi della cd. morte perinatale. Secondo la definizione scientifica, con questo termine ci si riferisce alla morte del feto o del neonato dalle 28 settimane di gravidanza fino alla prima settimana di vita (7 giorni).

 

Congedo facoltativo del padre: L’articolo 1, comma 363, della legge n. 178/2020, attraverso la modifica della lett. c) del comma 354 della legge n. 232/2016 ha, altresì, prorogato, per l’anno 2021, il cd congedo facoltativo del padre lavoratore. A differenza del congedo obbligatorio, rappresenta un diritto di tipo derivato, che cioè il padre deriva dalla madre, in quanto la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, è subordinata ad un accordo con la madre, che deve rinunciare ad un corrispondente giorno di astensione obbligatoria spettante. Per tale ragione alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per il giorno di congedo facoltativo equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

 

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