Congedo del padre, nascite e adozioni

La Riforma Fornero ha previsto che i padri lavoratori dipendenti debbano obbligatoriamente fruire di 1 giorno di congedo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
La legge di stabilità 2017 ha prorogato tale disposizione anche per gli anni 2017 e 2018, stabilendo che la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 2 giorni per l’anno 2017, e a 4 giorni per l’anno 2018.
In attuazione della norma di cui sopra, e con specifico riferimento alle nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017, l’Inps ha precisato che il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, e che devono a presentare domanda all’Istituto solo i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Inps.
Invece, non è stato prorogato il congedo facoltativo per i padri, che quindi non può essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Giugno 3, 2017

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.