La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. L’Inps comunica che è stata ampliata la durata del congedo obbligatorio per il 2021 da sette a dieci giorni, anche nel caso di morte perinatale del figlio
La legge di bilancio 2021 ha disposto una ulteriore proroga per il corrente anno del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente del settore privato, ampliandone la durata a dieci giorni ed estendendolo anche al caso di morte perinatale del figlio nonché, sempre per tutto il corrente anno, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Fruizione del congedo | Deve essere fruito dal padre nel tempo massimo dei primi cinque mesi di vita del bambino. Nel caso di padre lavoratore dipendente adottivo o affidatario il termine dei cinque mesi si calcola dall’effettivo ingresso in famiglia del minore (adozione nazionale) o dall’ingresso del minore in Italia (adozione internazionale).
Attenzione: i congedi non possono essere frazionati ad ore. |
Rapporto con il congedo di maternità spettante alla madre | Spetta al padre indipendentemente dal diritto al congedo di maternità spettante alla madre (rispetto al quale può essere fruito anche contemporaneamente). Il relativo diritto si configura come autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello della madre (circolare INPS 40/2013). Il congedo facoltativo, invece, è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità , con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Pertanto si configura non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice. |
Domanda di congedo | Il padre che vuole fruire del congedo obbligatorio deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di sua preferenza con almeno quindici giorni di anticipo.
I lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, sono tenuti a presentare domanda direttamente all’Istituto. Il datore di lavoro a sua volta comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013. |
Misura della indennità | È a carico dell’Inps e spetta al padre lavoratore per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo. L’importo è pari al 100 per cento della retribuzione. L’indennità è soggetta a tassazione corrente, ex DPR n. 917/1986 (TUIR). Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001. La contribuzione figurativa spetta indipendentemente dalla anzianità contributiva pregressa. |
Compatibilità | L’indennità è compatibile con la NASpI, l’indennità di mobilità ed il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni (valgono le medesime modalità previste con riferimento ai periodi di congedo di maternità ), nonché con gli assegni per il nucleo familiare. |
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Una sostanziale novità introdotta dalla legge bilancio concerne l’estensione del congedo obbligatorio e facoltativo anche al caso di morte perinatale del figlio (il periodo che va tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore, compreso il giorno della nascita), fermo restando che, per la fruizione, i cinque mesi, in ogni caso, decorrono dal giorno della nascita e non da quello del decesso. Restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Anche nel caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da considerare in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Da notare che se la nascita è avvenuta nel 2020 ed il decesso nel 2021 il periodo di congedo obbligatorio applicabile è pari a sette giorni: ad esempio nascita avvenuta il 25 dicembre e decesso avvenuto il 1° gennaio 2021.
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