La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ampliando il beneficio già previsto nei due anni precedenti. Questo intervento rientra nel piano nazionale per sostenere la genitorialità e conciliare i tempi di vita e lavoro, in particolare nei primi anni di vita del figlio.
Una novità importante, che merita attenzione soprattutto alla luce dei casi particolari, come quelli legati all’interdizione post partum. Analizziamo un caso concreto che ha sollevato dubbi interpretativi e vediamo le indicazioni ufficiali disponibili.
Il caso specifico: interdizione oltre i cinque mesi canonici
Una lavoratrice madre, dipendente in un’azienda che applica il CCNL delle Cooperative Sociali, ha usufruito di un periodo di astensione obbligatoria post partum fino al 12 febbraio 2025. Questo prolungamento oltre i cinque mesi ordinari di congedo di maternità (conclusi il 12 ottobre 2024) è stato disposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), in base a condizioni mediche che ne giustificavano l’interdizione.
Domanda: ha diritto al terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80% previsto dalla nuova normativa?
La risposta: sì, se il congedo è fruito nel 2025
La risposta è positiva. L’interpretazione corretta si fonda su quanto stabilito nella circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024. Sebbene riferita all’annualità precedente, la ratio normativa e le modalità applicative rimangono identiche: il diritto all’indennità maggiorata del congedo parentale è legato alla data di conclusione effettiva dell’astensione obbligatoria.
Come specificato nella circolare, il diritto all’indennizzo all’80% per i mesi aggiuntivi è riconosciuto anche se il periodo di maternità termina dopo il 31 dicembre (2022, 2023 e ora 2024) per effetto di un provvedimento interdittivo post partum. Di conseguenza, la lavoratrice in questione, il cui periodo di interdizione è terminato nel 2025, rientra pienamente nel perimetro applicativo della nuova misura.
Le condizioni generali da rispettare
Per fruire del terzo mese di congedo parentale con l’indennità all’80%, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
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il congedo deve essere fruito a partire dal 1° gennaio 2025;
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il figlio deve avere meno di sei anni o, in caso di adozione/affidamento, l’ingresso in famiglia deve essere avvenuto entro i sei anni;
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il periodo di maternità o paternità (comprensivo di eventuali proroghe) deve concludersi dopo il 31 dicembre 2024.
Esempio pratico
Una madre rientra da un periodo di interdizione post partum il 12 febbraio 2025. Decide di fruire di tre mesi di congedo parentale consecutivi, iniziando il 1° marzo 2025. Avrà diritto all’indennizzo dell’80% per tutti e tre i mesi, a condizione che ne faccia regolare domanda all’INPS, tramite i canali online dedicati, entro i termini previsti.
Implicazioni per aziende e lavoratori
Per i datori di lavoro, è essenziale aggiornare le procedure interne di gestione delle assenze parentali per recepire correttamente le novità normative. Errori nella comunicazione o nella gestione dell’indennità possono comportare contenziosi o contestazioni contributive.
Per i lavoratori, è fondamentale conoscere i propri diritti: accedere all’indennità maggiorata consente di affrontare il periodo di cura dei figli con una tutela economica significativa, evitando il ricorso al congedo non retribuito o meno favorevole.
Beneggi e Associati assiste le aziende nella corretta applicazione delle normative sul lavoro e nella gestione amministrativa del personale, garantendo un approccio conforme, strategico e orientato alla sostenibilità delle risorse umane.