Contabilità IVA separata per il poliambulatorio che offre trattamenti medici ed estetici

Poliambulatorio con trattamenti medici esenti e estetici imponibili: guida operativa alla contabilità IVA separata.

Nel caso di una struttura che svolge sia prestazioni sanitarie esenti IVA sia trattamenti estetici imponibili, l’adozione della contabilità separata per l’IVA può rappresentare una scelta strategica anziché solo un adempimento fiscale. È infatti cruciale che imprenditori, amministratori e responsabili contabili comprendano come il regime ordinario, se applicato senza distinzione, possa generare inefficienze e rischi in termini di detraibilità e compliance. Lo studio Beneggi e Associati propone un’analisi tecnica e operativa della questione, per guidare le decisioni in modo lucido e mirato.

1. Quadro normativo essenziale
L’articolo 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’IVA «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza». 
La prassi conferma che trattamenti estetici privi di finalità terapeutica non rientrano in tale esenzione e sono dunque imponibili. 
Quanto all’adozione della contabilità separata, l’articolo 36 del DPR 633/1972 disciplina i casi in cui il soggetto che esercita più attività può – o deve – gestire l’IVA separatamente. In particolare, il comma 3 dell’articolo dà facoltà di optare per la separazione quando si svolgono attività diverse, anche in presenza di un’unica partita IVA.

2. Il caso concreto del poliambulatorio
Immaginiamo una Srl che gestisce un poliambulatorio medico e offre due linee di attività:

  • prestazioni mediche/esenti (es. visite specialistiche, terapie riabilitative)

  • trattamenti estetici/imponibili (es. iniezioni botuliniche, interventi tricologici, trattamenti cosmetici)

Nel modello operativo descritto, i medici collaboratori fatturano alla società, che poi fattura al paziente. Le prestazioni estetiche sono soggette a IVA 22%. La società opta per la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36, comma 3, ritenendo che sono presenti:

  • attività imponibili e attività esenti esercitate sistematicamente;

  • codici Ateco distinti per le due linee (es. 86.22.06 → 86.22.01 per estetica, 86.22.09 → 86.22.03 per prestazioni sanitarie);

  • acquisti specifici riferibili in modo chiaro a ciascuna attività.

Secondo la prassi, sono infatti necessarie alcune condizioni per l’opzione della contabilità separata: l’esercizio sistematico e non occasionale di entrambe le tipologie di operazione (imponibili ed esenti); l’esistenza di acquisti beni/servizi specificamente riferibili; la inerenza o la possibilità di determinare quote oggettive per beni strumentali o servizi utilizzati promiscuamente.

3. Perché è corretto il comportamento considera­­to
In questo caso, il comportamento della società è corretto, perché:

  • il trattamento estetico non ha finalità terapeutica e quindi è imponibile IVA.

  • l’attività sanitaria rientra nell’esenzione dell’articolo 10 n. 18).

  • la distinzione operativa e contabile tra le due linee è supportata da codici Ateco differenti e da acquisti/interventi specifici.
    L’opzione per la contabilità separata consente di evitare o ridurre il fenomeno del pro‑rata di detraibilità IVA tipico dei soggetti che svolgono insieme attività esenti e attività imponibili: ciò significa che per la linea estetica imponibile è possibile detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti collegati.

4. Due esempi pratici
Esempio 1 – Il poliambulatorio acquista un’apparecchiatura laser destinata esclusivamente ai trattamenti estetici. Se non fosse attivata la separazione, l’IVA sull’acquisto verrebbe assoggettata al pro‑rata, ovvero solo una parte sarebbe detraibile in funzione della percentuale di operazioni imponibili. Con contabilità separata l’intero costo relativo alla linea estetica può essere gestito come attività imponibile e l’IVA può essere detratta integralmente.

Esempio 2 – Il poliambulatorio sostiene spese di amministrazione e utenze comuni. In presenza di contabilità unica, queste spese concorrono al calcolo del pro‑rata. Ma se sono ripartite tra attività sanitaria esente e attività estetica imponibile, mediante metodologie oggettive (es. ore utilizzate, metri quadri, fatturato), la parte allocabile alla linea estetica può beneficiare della detraibilità completa.

5. Aspetti operativi e scelte strategiche
Per attuare correttamente la separazione IVA e trarne benefici, è opportuno che la struttura:

  • confermi lo svolgimento sistematico di entrambe le attività;

  • individui chiaramente i codici Ateco distinti e li segnali anche nei registri contabili;

  • predisponga una contabilità interna che distingue: registrazioni delle vendite/fatture per linea; acquisti/beni/servizi riferiti; beni ammortizzati e costi comuni.
    Per costi comuni o beni utilizzati promiscuamente, occorre definire criteri oggettivi di ripartizione che siano documentabili e coerenti con l’attività svolta.
    La scelta può diventare leva strategica: gestire l’attività estetica come “business imponibile” separato consente di aumentare la detraibilità, migliorare la redditività netta e rafforzare la trasparenza contabile verso stakeholder (banche, revisori, investitori).
    D’altro canto, il mancato rispetto delle condizioni richieste può generare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e la perdita dei benefici legati alla separazione.


Lo studio Beneggi e Associati – forte della sua lunga esperienza in ambito fiscale per strutture sanitarie e servizi misti – supporta nella scelta tra contabilità unica e separata, nella predisposizione delle schede contabili, nella gestione della documentazione interna e nella pianificazione strategica dell’attività estetica nel rispetto del regime IVA. Il nostro approccio è integrato: fiscale, contabile e operativo.

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