Contanti stranieri soglia 5mila euro: comunicazione entro il 10 aprile 2026 per gli incassi 2025

L’innalzamento della soglia per gli incassi in contanti effettuati da cittadini stranieri, fissata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2026, modifica in modo significativo gli obblighi di comunicazione per commercianti, dettaglianti, alberghi e agenzie di viaggio. Per queste categorie, la scadenza del 10 aprile 2026 (o 20 aprile per i contribuenti trimestrali IVA) rappresenta un appuntamento essenziale per l’invio della comunicazione relativa agli incassi del 2025. La particolarità di quest’anno riguarda la discrepanza tra norma vigente e indicazioni non ancora aggiornate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che continua a mostrare la vecchia soglia di 1.000 euro nonostante la legge di Bilancio 2026 abbia elevato la soglia minima a 5.000 euro. L’incertezza operativa impone una lettura attenta della normativa e la predisposizione di una comunicazione coerente con la disposizione legislativa aggiornata.

Il regime speciale per i pagamenti in contanti effettuati da stranieri

Il trattamento degli incassi in contanti da parte di cittadini stranieri in Italia è disciplinato da una normativa dedicata che introduce un limite più elevato rispetto al generale tetto al contante previsto per tutti gli altri soggetti. L’articolo 3 del decreto legge 16/2012 consente ai cittadini stranieri non residenti di effettuare pagamenti in contanti fino a 15.000 euro presso commercianti al dettaglio, alberghi, ristoranti e agenzie di viaggio. Questo limite speciale resta immutato e si applica a tutte le persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e residenza all’estero, inclusi oggi i cittadini UE e SEE non residenti in Italia.
Il limite generale al contante tra residenti, fissato a 4.999,99 euro a partire dal 2023, non si applica in questi casi. Tuttavia, per beneficiare di questa deroga, i soggetti che incassano devono rispettare specifici adempimenti: comunicare preventivamente l’IBAN dedicato e acquisire i documenti identificativi del cliente straniero. Senza tali adempimenti, l’incasso non può beneficiare dell’innalzamento a 15.000 euro e si applicherebbero le regole generali sulla tracciabilità.

Comunicazione preventiva dell’IBAN e raccolta dei documenti

Per incassare importi in contanti oltre 4.999,99 euro e fino a 15.000 euro, gli operatori economici devono aver inviato preventivamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente l’IBAN del conto corrente dedicato al versamento dei contanti ricevuti dallo straniero. Questa comunicazione, prevista dai provvedimenti 45160/2012 e 89780/2012, non deve essere ripetuta ogni anno ma è valida per tutti gli incassi futuri. Al momento dell’operazione, l’esercente deve acquisire la fotocopia del passaporto e l’autocertificazione del cliente, rilasciata in carta semplice, nella quale il soggetto attesta di avere cittadinanza straniera e residenza fuori dal territorio italiano. La dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 della legge 445/2000, non richiede autentica di firma.
Una volta incassata la somma, il denaro deve essere versato nel conto dedicato entro il primo giorno feriale successivo, allegando copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva. Questi adempimenti costituiscono il presupposto per utilizzare la soglia speciale fino a 15.000 euro.

La comunicazione annuale: il nodo della soglia 5.000 euro

Parallelamente agli obblighi documentali, gli operatori tenuti alla comunicazione devono trasmettere annualmente i dati relativi agli incassi in contanti ricevuti nell’anno precedente. Il modello da utilizzare è il quadro TU (“Operazioni legate al turismo”) del modello polivalente, da inviare entro il 10 aprile dell’anno successivo (20 aprile per i trimestrali IVA). La questione centrale riguarda la soglia minima dell’importo delle operazioni da comunicare. Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo scattava per incassi pari o superiori a 1.000 euro. La legge di Bilancio 2026 ha innalzato questa soglia a 5.000 euro, in coerenza con il limite generale previsto già dal 2023.
La modifica normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, quindi prima della scadenza dell’adempimento, e molti operatori ritengono che la nuova soglia vada applicata anche agli incassi relativi al 2025. La logica giuridica è che la disciplina della comunicazione deve riflettere il limite vigente al momento dell’invio, non al momento dell’incasso. Nonostante ciò, il sito dell’Agenzia delle Entrate continua a mostrare la soglia di 1.000 euro, generando confusione tra gli operatori. Comparando la gerarchia delle fonti, la disposizione legislativa prevale sulle informazioni del sito istituzionale, che ha un valore meramente informativo. Di conseguenza, per la comunicazione del 2025, la soglia applicabile dovrebbe essere quella di 5.000 euro, come stabilito dal legislatore.

Esempi operativi: cosa va comunicato e cosa no

La soglia aggiornata a 5.000 euro incide direttamente sulla platea di operazioni soggette a comunicazione. Se un albergo ha ricevuto nel 2025 un pagamento in contanti da un cliente straniero pari a 4.200 euro, l’operazione risulta perfettamente lecita ai fini della normativa antiriciclaggio, ma non supera la soglia minima per essere inclusa nella comunicazione annuale. Invece, un incasso da 6.000 euro ricevuto nel 2025 dovrebbe essere oggetto di comunicazione entro il 10 aprile 2026, anche se la normativa entrata in vigore è successiva al momento dell’incasso ma anteriore alla scadenza della trasmissione.
Nei casi in cui l’esercente abbia ricevuto pagamenti di importo superiore a 4.999,99 euro senza aver inviato la comunicazione preventiva dell’IBAN, l’operazione risulta non conforme e va trattata come irregolare. La corretta gestione richiede una sanatoria interna, l’eliminazione del flusso di contante non conforme e il ripristino della tracciabilità, senza incidere sull’obbligo di comunicazione annuale.

Criticità interpretative e disallineamento delle fonti

Il disallineamento tra normativa e indicazioni del sito dell’Agenzia delle Entrate genera incertezza interpretativa. La legge di Bilancio 2026 ha innalzato la soglia a 5.000 euro per garantire coerenza con le norme antiriciclaggio. La mancata tempestività nell’aggiornamento dell’informativa online può indurre in errore gli operatori, che potrebbero compilare comunicazioni sovradimensionate o incomplete. La prudenza suggerisce di adottare il limite previsto dalla norma vigente, cioè quello di 5.000 euro, poiché il decreto legge ha piena efficacia dal 1° gennaio 2026 e incide direttamente sugli adempimenti successivi. Per gli operatori, essere conformi alla disposizione primaria riduce il rischio di contestazioni future e garantisce una maggiore certezza operativa.

Come prepararsi alla scadenza: un approccio strutturato

La scadenza del 10 aprile richiede una metodologia operativa chiara. Gli operatori devono verificare le operazioni del 2025, analizzare gli importi incassati da clienti stranieri e predisporre una comunicazione coerente con il nuovo quadro normativo. L’organizzazione interna dei documenti è fondamentale per evitare errori: occorre verificare la presenza delle fotocopie dei passaporti, delle autocertificazioni e dei versamenti effettuati entro il primo giorno feriale successivo. Un controllo preliminare sul conto corrente dedicato consente di evitare disallineamenti tra incassi e versamenti. È utile predisporre una mappatura delle operazioni superiori alla soglia e, in caso di dubbi, adottare la soglia vigente nella legislazione primaria, cioè i 5.000 euro.

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Tiziano Beneggi

Marzo 31, 2026

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