Forfettario e contratto di rete tra professionisti: perché non fa uscire dal regime

Il tema della compatibilità tra contratto di rete e regime forfettario è tornato al centro dell’attenzione grazie a un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha ribadito come tale forma di collaborazione non comporti automaticamente la fuoriuscita dal regime agevolato. Il nodo interpretativo nasce da un lato dalla crescente diffusione delle reti tra professionisti, soprattutto in ambito sanitario, tecnico e consulenziale; dall’altro, dalla necessità di verificare che non si concretizzi una delle cause ostative previste dall’articolo 1, commi 54‑57 della legge 190/2014, la norma istitutiva del regime forfettario.
Secondo l’impostazione del legislatore, il forfettario richiede la presenza di un’attività economica autonoma, non frazionata artificiosamente, e l’assenza di rilevanti rapporti partecipativi che riconducano a forme societarie o collettive non compatibili con un’attività individuale. È proprio su questa linea che si innesta il principio per cui il contratto di rete, se correttamente strutturato, non altera la soggettività del professionista né crea un centro autonomo di imputazione di reddito.

Il funzionamento del contratto di rete tra professionisti

Il contratto di rete è uno strumento pensato per favorire la collaborazione stabile tra imprese, ma la prassi e alcune interpretazioni ministeriali ne hanno esteso la possibilità anche ai professionisti. La rete-contratto, a differenza della rete-soggetto, non dà vita a un nuovo ente dotato di autonoma personalità giuridica. Rimane un accordo privatistico che disciplina cooperazioni, impegni reciproci e, in alcuni casi, l’utilizzo condiviso di risorse.
Tra gli elementi che interessano maggiormente i professionisti vi è la possibilità di gestire in rete uno o più dipendenti, ricorrendo alla figura della codatorialità. Ciò consente ai retisti di ripartire costi e oneri amministrativi, ma senza attribuire alla rete funzioni proprie di un soggetto economico indipendente. La responsabilità e la titolarità delle prestazioni restano sempre in capo ai singoli partecipanti.
Proprio questa impostazione permette di escludere la creazione di un’entità che possa essere confusa con una società di fatto. La giurisprudenza, fin dagli anni Novanta (Cassazione n. 11327/1991 e successive), ha infatti stabilito che la società di fatto sussiste solo quando vi è esercizio congiunto e stabile di un’attività commerciale con partecipazione agli utili e gestione collettiva. Lo schema della rete-contratto si colloca al di fuori di questi presupposti.

Il problema del “frazionamento” dell’attività professionale

Una delle principali cause ostative al forfettario riguarda il rischio di frazionamento artificioso dell’attività professionale. La norma mira a evitare che soggetti che in sostanza operano come un’unica organizzazione imprenditoriale si frammentino in più partite IVA individuali per ottenere vantaggi fiscali.
Il tema è stato affrontato anche dalla prassi recente, in particolare dalla circolare 10/E/2016 e dalla risposta a interpello 335/2021, nelle quali l’Agenzia ha chiarito che la verifica deve concentrarsi sulla sostanza dell’attività: se l’organizzazione dei mezzi, la programmazione del lavoro e la gestione economica convergono in un unico centro decisionale, si può configurare una simulazione o un frazionamento ilecito.
Nel caso del contratto di rete, tuttavia, manca questa commistione strutturale. Ciascun professionista mantiene la propria autonomia, il proprio pacchetto clienti, la propria responsabilità gestionale e la propria attività economica. La rete non dirige l’attività, ma si limita a regolare strumenti condivisi.
Questa distinzione è stata alla base delle valutazioni operate dall’Agenzia anche nelle risposte più recenti, dove si sottolinea che la rete contratto non svolge attività economica autonoma, né diretta né mediata, tale da sovrapporsi a quella dei retisti.

Codatorialità, dipendenti e limiti di spesa: quando scatta la causa ostativa

Uno degli aspetti esaminati riguarda il possibile superamento della soglia di spesa per il personale dipendente. La normativa del forfettario prevede un limite di 20.000 euro annui per lavoro dipendente e collaborazioni. La questione è particolarmente rilevante per le reti tra medici o professionisti che intendono condividere personale amministrativo o infermieristico.
In questo contesto occorre distinguere due scenari: nel primo, il professionista retista sostiene direttamente una quota di costo proporzionale all’utilizzo del dipendente. In tale caso, ai fini del limite dei 20.000 euro, occorre misurare la spesa effettivamente imputata a ciascun partecipante. Nel secondo scenario, se la rete si trasformasse di fatto in un centro autonomo di gestione del personale, imponendo una ripartizione non legata all’utilizzo reale, potrebbe iniziare a configurarsi una gestione collettiva atipica non compatibile con il forfettario.
Al momento, la prassi fiscale ha escluso la generazione automatica di attività commerciale da parte della rete-contratto, purché non si creino gestioni unitarie assimilabili a una società. Il principio è coerente con precedenti come la circolare 4/E/2011, che già da tempo evidenziava la totale continuità soggettiva tra impresa o professionista e rete-contratto.

La rete contratto non altera la soggettività fiscale del professionista

L’elemento determinante che permette la permanenza nel regime forfettario è la mancanza di soggettività tributaria della rete-contratto. La stessa Agenzia delle Entrate, nelle proprie interpretazioni, ha più volte ribadito che le operazioni svolte nell’ambito della rete devono essere imputate ai singoli retisti. Ciò esclude la creazione di un nuovo soggetto responsabile d’imposta e quindi l’ingresso in un perimetro impeditivo.
Il contratto di rete rappresenta un coordinamento tra attività autonome, non un organismo che esercita attività economica in proprio. Il reddito genera e resta imputato alle singole partite IVA.
È questo principio che consente ai professionisti, anche quando condividono personale o strumenti, di non incorrere nella causa ostativa legata all’esercizio di un’attività riconducibile a forme societarie.

Le implicazioni operative e gli accorgimenti per evitare rischi

La compatibilità tra contratto di rete e regime forfettario non elimina però la necessità di una gestione attenta. Occorre verificare che la rete non assuma funzioni imprenditoriali, che la ripartizione dei costi sia basata su criteri oggettivi e che non si creino gestioni collettive che potrebbero trasformare il rapporto in una società di fatto.
Un secondo aspetto operativo riguarda l’analisi del limite dei 20.000 euro di spese per il personale. È sempre necessario procedere a un monitoraggio puntuale delle quote di costo imputate al singolo retista, anche attraverso registri interni o criteri analitici condivisi.
Infine, per evitare contestazioni, è fondamentale documentare la piena autonomia dell’attività professionale, la separazione della clientela e l’assenza di un’unica governance economica.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 23, 2026

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