Al fine di allineare i termini di registrazione delle fatture emesse e con quelli di liquidazione dell’imposta, la Legge di bilancio 2021 ha ampliato, per i contribuenti che hanno optano per la liquidazione trimestrale dell’Iva, i termini di registrazione delle fatture attive. In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2021, questi contribuenti annotano le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Prima della modifica apportata dalla Manovra di fine anno, per tutti i contribuenti, il termine previsto per la registrazione delle fatture emesse, come accennato sopra, era fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, determinando tale momento ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.
Nell’ottica della nuova semplificazione per favorire e snellire dal 2021 gli adempimenti in capo ai contribuenti di piccole dimensioni la Legge di bilancio 2021 ha introdotto novità finalizzate ad allineare i termini di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta, anche per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. In virtù di queste novità , per i contribuenti minori l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Tale ultimo nuovo termine è utilizzabile, quindi, dai piccoli contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del Dpr 542/1999, vale a dire coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 400mila euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700mila euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Detti contribuenti possono aderire a questa modalità di liquidazione mediante opzione, comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata. L’opzione ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.
Dal 2021, dunque, il quadro di riferimento per l’annotazione delle fatture emesse identifica un termine:
- ordinario, riferito ai contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile, stabilito entro il giorno quindici del mese successivo con riferimento al mese di emissione;
- nuovo, riferito ai contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale per opzione, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE
Contribuente
|
Termine di annotazione delle fatture emesse | Esempio |
TRIMESTRALE
per opzione |
Entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. | Fattura emessa in data 8 maggio, registrata entro il 31 luglio 2021.
L’Iva a debito nella liquidazione del 2° trimestre 2021. |
MENSILE | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. | Fattura emessa in data 8 maggio, registrata entro il 15 giugno 2021. |
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