Contribuenti minori, registrazione delle fatture

 

Al fine di allineare i termini di registrazione delle fatture emesse e con quelli di liquidazione dell’imposta, la Legge di bilancio 2021 ha ampliato, per i contribuenti che hanno optano per la liquidazione trimestrale dell’Iva, i termini di registrazione delle fatture attive. In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2021, questi contribuenti annotano le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

Prima della modifica apportata dalla Manovra di fine anno, per tutti i contribuenti, il termine previsto per la registrazione delle fatture emesse, come accennato sopra, era fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, determinando tale momento ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972.

 

Nell’ottica della nuova semplificazione per favorire e snellire dal 2021 gli adempimenti in capo ai contribuenti di piccole dimensioni la Legge di bilancio 2021 ha introdotto novità finalizzate ad allineare i termini di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta, anche per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. In virtù di queste novità, per i contribuenti minori l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse può essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Tale ultimo nuovo termine è utilizzabile, quindi, dai piccoli contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del Dpr 542/1999, vale a dire coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400mila euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700mila euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

 

Detti contribuenti possono aderire a questa modalità di liquidazione mediante opzione, comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata. L’opzione ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.

 

Dal 2021, dunque, il quadro di riferimento per l’annotazione delle fatture emesse identifica un termine:

  • ordinario, riferito ai contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile, stabilito entro il giorno quindici del mese successivo con riferimento al mese di emissione;
  • nuovo, riferito ai contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale per opzione, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Contribuente

 

Termine di annotazione delle fatture emesse Esempio
TRIMESTRALE

per opzione

Entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Fattura emessa in data 8 maggio, registrata entro il 31 luglio 2021.

L’Iva a debito nella liquidazione del 2° trimestre 2021.

MENSILE Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Fattura emessa in data 8 maggio, registrata entro il 15 giugno 2021.

 

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