Contributo solidarietà

Legge di Stabilità 2014 – Le disposizioni sul contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro annui, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dall’1.1.2014 fino al 31.12.2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici soggetti al contributo di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà sui redditi non è dovuto.

Condividi :

ARCHIVIO

28 Lug 2025

Chiusura estiva dello Studio – Agosto 2025

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

CERCA