Cooperative: entro il 28 agosto il versamento dei contributi ispettivi 2025-2026

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso sono tenute, entro giovedì 28 agosto 2025, al versamento dei contributi ispettivi per il biennio 2025-2026.

Il pagamento discende dal decreto Mimit del 12 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025) e rappresenta un adempimento essenziale per la regolare permanenza nel sistema cooperativo.

Aumento degli importi dovuti

Il decreto conferma i criteri di calcolo tradizionali ma incrementa le somme dovute:

  • +18% sugli importi minimi;

  • +15% sugli importi massimi.

Il calcolo va effettuato sulla base dei dati di bilancio con chiusura nell’anno 2024.

Parametri e fasce contributive

Le misure variano a seconda della tipologia di ente:

  • Società cooperative: cinque fasce, da 330 a 2.740 euro, in relazione a numero soci, capitale sottoscritto e valore della produzione (voce A del conto economico). Per le cooperative edilizie di abitazione, il parametro è il maggiore tra il valore della produzione e l’incremento degli immobili (B-II e C-I stato patrimoniale).

  • Banche di credito cooperativo: tre fasce, da 2.780 a 7.660 euro, in base al numero dei soci e al totale dell’attivo.

  • Società di mutuo soccorso: tre fasce, da 330 a 970 euro, in base a numero soci e contributi mutualistici.

Il contributo va sempre determinato sulla fascia corrispondente al parametro più elevato.

Maggiorazioni previste

Sono stabilite ulteriori maggiorazioni:

  • +30% per le cooperative sociali (legge 381/1991);

  • +50% per le cooperative soggette a revisione annuale (art. 15, legge 59/1992):

    • con fatturato superiore a 32.802.476,89 euro,

    • oppure con partecipazioni di controllo in Srl,

    • oppure edilizie con programmi edilizi iscritti all’Albo nazionale.
      Per queste ultime si aggiunge un’ulteriore maggiorazione del 10%.

Modalità di versamento

  • Enti aderenti alle centrali cooperative: devono seguire le modalità stabilite dalle rispettive associazioni.

  • Enti non aderenti: versamento tramite modello F24, disponibile precompilato sul portale Mimit (sezione cooperative). È possibile l’utilizzo di crediti in compensazione.

Codici tributo da utilizzare:

  • 3010 – contributo, maggiorazioni e interessi per ritardo;

  • 3011 – maggiorazione del 10% per cooperative edilizie e interessi;

  • 3014 – eventuali sanzioni.

Casi particolari

  • Nuove costituzioni: versamento entro 90 giorni dall’iscrizione nel Registro imprese, calcolato sui parametri del momento.

  • Iscrizioni dal 1° gennaio 2026: esonero dal versamento.

  • Cooperative in scioglimento deliberate entro la scadenza: dovuto solo il contributo minimo, oltre alle eventuali maggiorazioni.

Il contributo ispettivo non è un mero adempimento formale:

  • rappresenta un indicatore di trasparenza e correttezza gestionale;

  • condiziona i rapporti con gli organi di vigilanza;

  • un ritardo o un errore nel versamento espone a sanzioni e interessi, con effetti anche reputazionali.

Per le cooperative con attività complesse (logistica, edilizia, credito), il calcolo richiede un’attenta analisi dei parametri patrimoniali e reddituali. In questo contesto, la consulenza di Beneggi e Associati assicura una gestione puntuale degli adempimenti e una pianificazione fiscale coerente con la natura mutualistica e sociale dell’ente.

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