Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso sono tenute, entro giovedì 28 agosto 2025, al versamento dei contributi ispettivi per il biennio 2025-2026.
Il pagamento discende dal decreto Mimit del 12 febbraio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025) e rappresenta un adempimento essenziale per la regolare permanenza nel sistema cooperativo.
Aumento degli importi dovuti
Il decreto conferma i criteri di calcolo tradizionali ma incrementa le somme dovute:
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+18% sugli importi minimi;
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+15% sugli importi massimi.
Il calcolo va effettuato sulla base dei dati di bilancio con chiusura nell’anno 2024.
Parametri e fasce contributive
Le misure variano a seconda della tipologia di ente:
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Società cooperative: cinque fasce, da 330 a 2.740 euro, in relazione a numero soci, capitale sottoscritto e valore della produzione (voce A del conto economico). Per le cooperative edilizie di abitazione, il parametro è il maggiore tra il valore della produzione e l’incremento degli immobili (B-II e C-I stato patrimoniale).
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Banche di credito cooperativo: tre fasce, da 2.780 a 7.660 euro, in base al numero dei soci e al totale dell’attivo.
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Società di mutuo soccorso: tre fasce, da 330 a 970 euro, in base a numero soci e contributi mutualistici.
Il contributo va sempre determinato sulla fascia corrispondente al parametro più elevato.
Maggiorazioni previste
Sono stabilite ulteriori maggiorazioni:
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+30% per le cooperative sociali (legge 381/1991);
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+50% per le cooperative soggette a revisione annuale (art. 15, legge 59/1992):
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con fatturato superiore a 32.802.476,89 euro,
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oppure con partecipazioni di controllo in Srl,
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oppure edilizie con programmi edilizi iscritti all’Albo nazionale.
Per queste ultime si aggiunge un’ulteriore maggiorazione del 10%.
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Modalità di versamento
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Enti aderenti alle centrali cooperative: devono seguire le modalità stabilite dalle rispettive associazioni.
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Enti non aderenti: versamento tramite modello F24, disponibile precompilato sul portale Mimit (sezione cooperative). È possibile l’utilizzo di crediti in compensazione.
Codici tributo da utilizzare:
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3010 – contributo, maggiorazioni e interessi per ritardo;
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3011 – maggiorazione del 10% per cooperative edilizie e interessi;
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3014 – eventuali sanzioni.
Casi particolari
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Nuove costituzioni: versamento entro 90 giorni dall’iscrizione nel Registro imprese, calcolato sui parametri del momento.
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Iscrizioni dal 1° gennaio 2026: esonero dal versamento.
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Cooperative in scioglimento deliberate entro la scadenza: dovuto solo il contributo minimo, oltre alle eventuali maggiorazioni.
Il contributo ispettivo non è un mero adempimento formale:
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rappresenta un indicatore di trasparenza e correttezza gestionale;
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condiziona i rapporti con gli organi di vigilanza;
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un ritardo o un errore nel versamento espone a sanzioni e interessi, con effetti anche reputazionali.
Per le cooperative con attività complesse (logistica, edilizia, credito), il calcolo richiede un’attenta analisi dei parametri patrimoniali e reddituali. In questo contesto, la consulenza di Beneggi e Associati assicura una gestione puntuale degli adempimenti e una pianificazione fiscale coerente con la natura mutualistica e sociale dell’ente.