Con l’ordinanza n. 30192/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di deducibilità e capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) e delle spese di campionario. La pronuncia nasce da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un calzaturificio, relativa alla deducibilità di una quota di ammortamento di costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo campionario.
Il caso concreto e la decisione della Cassazione
L’impresa aveva considerato i costi del campionario come spese di ricerca e sviluppo, capitalizzandoli e rinviando la deduzione agli esercizi successivi. L’Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, sostenendo che tali costi dovessero essere imputati a conto economico nell’esercizio di competenza. La Cassazione ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente.
Normativa di riferimento: TUIR e Codice civile
La Corte richiama le disposizioni vigenti ratione temporis:
- Articolo 108, comma 1, TUIR: le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
- Articolo 109, comma 1, TUIR: principio di competenza dei ricavi e dei costi.
- Articolo 2426, n. 5, Codice civile: i costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro cinque anni.
Il ruolo dei principi contabili OIC
La Cassazione richiama anche il principio OIC 24 (versione 2005), che consentiva la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo solo se:
- riferiti a un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile;
- connessi a un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa disponga delle risorse necessarie.
Questi requisiti confermano che la capitalizzazione è ammessa solo per costi straordinari, legati a progetti innovativi e non per spese ordinarie come la realizzazione di campionari.
Spese di campionario: imputazione a conto economico
La pronuncia chiarisce che le spese di campionario, essendo costi ricorrenti e legati alla normale attività produttiva, devono essere imputate al conto economico nell’esercizio di competenza. La loro capitalizzazione violerebbe il principio di competenza e le regole civilistiche e fiscali.
Aggiornamenti normativi recenti
Va ricordato che il Dl 244/2016 ha modificato la disciplina delle spese di ricerca e sviluppo, ma la Cassazione si è pronunciata sulla normativa vigente pro tempore. Oggi, le regole sono integrate dai principi OIC aggiornati e dalle disposizioni del Codice civile, che mantengono la distinzione tra costi ordinari e straordinari.
Implicazioni pratiche per le imprese
Le aziende devono prestare particolare attenzione alla corretta classificazione dei costi. Capitalizzare spese ordinarie può comportare rilievi fiscali e sanzioni. È consigliabile:
- verificare la natura straordinaria e pluriennale dei costi prima di iscriverli nell’attivo;
- rispettare i principi contabili OIC e le norme del TUIR;
- documentare la fattibilità tecnica e le risorse disponibili per i progetti di R&S.
Se la tua impresa sostiene costi di ricerca e sviluppo, valuta attentamente la loro natura e consulta un professionista per evitare errori di imputazione che possono generare contenziosi fiscali.
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