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Covid, tutele per i genitori lavoratori con figli minori di 16 anni di età

 

Ripristinate fino al 30 giugno 2021 le tutele in favore del genitore lavoratore di figlio fino a 16 anni di età che si trovi in didattica a distanza, in quarantena o affetto da Covid.

 

La vera novità consiste nell’aver ampliato le situazioni oggetto di tutela, ricomprendendovi le seguenti situazioni in cui il figlio under 16 potrebbe trovarsi, necessitando quindi della presenza del genitore:

  • sospensione della didattica in presenza (es. zone rosse);
  • infezione da virus Sars Covid19 del medesimo figlio;
  • quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto (e quindi non più limitatamente all’ambito scolastico o sportivo o di educazione linguistico e musicale).

 

Smart working. Lo smart working è destinato a tutti i genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati di figli under 16 (fino a 15 anni e 364 giorni), con gli stessi conviventi, deve essere fruito alternativamente tra i due genitori, e presuppone sempre la “possibilità” che la prestazione lavorativa sia svolta in modalità di lavoro agile, cioè da remoto. Il requisito dell’impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa da remoto, che non è mai stato oggetto di specifico chiarimento, né da parte del Ministero né da parte dell’Inps, dovrebbe avere un significato più ampio rispetto alla mera incompatibilità tra le mansioni e lo smart working, ricomprendendo anche altre situazioni (es. mancanza di collegamento di rete e/o di attrezzature tecniche).

 

Under 14. Per i figli under 14 anni conviventi, in caso di impossibilità di utilizzo dello smart working, i genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati possono assentarsi dal lavoro e fruire del congedo indennizzato  in misura al 50% per i giorni in cui il figlio si trova in una delle situazioni tutelate dalla norma (con riferimento ai precedenti congedi Covid l’Inps aveva chiarito che l’indennizzo riguardava solo i giorni lavorativi, che nel linguaggio dell’Istituto vogliono dire dal lunedì al sabato, eccetto le giornate festive). Lo stesso comma 2 riconosce il diritto al congedo indennizzato al 50% al genitore di figlio disabile grave accertato ex art. 4 co. 1 legge n. 104/1992, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado o di sospensione o chiusura del centro assistenziale diurno che lo ospitava. Sebbene la norma non lo specifichi, tale previsione, come avvenuto per il passato, dovrebbe prescindere dal requisito anagrafico del figlio, sebbene per come è letteralmente scritta, sembra circoscrivere la più estesa tutela dei genitori con figli portatori di handicap alle sole ipotesi della sospensione della scuola e/o del centro assistenziale diurno. L’indennità è calcolata sulla retribuzione media giornaliera, esclusa però l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive, ed è altresì coperta da contribuzione previdenziale figurativa.

 

Congedo Covid. Viene altresì ripristinata la possibilità, prevista all’inizio del periodo di emergenza sanitaria, di convertire, con specifica domanda, i periodi di congedo parentale “ordinario” ex artt. 32 o 33 D.Lgs. n. 151/2001 fruiti tra il 1°gennaio ed il 13 marzo 2021, in congedo “Covid” ex art. 2 commi 2-4 del DL n. 30/2021 giustificato dalla sospensione della didattica in presenza, dall’infezione da Covid 19 o dalla quarantena disposta dalla Asl per contatto ovunque verificatosi, riguardante il figlio convivente. Anche per poter fruire di questa nuova possibilità occorrerà attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps, che illustreranno modalità e termini per presentare tale domanda, con gli eventuali effetti sui flussi Uniemens interessati.

 

Bonus babysitting. È altresì riconosciuto, in alternativa allo smart working e al congedo indennizzato al 50%, uno o più bonus di importo massimo di 100 euro settimanali per l’acquisto di servizi di servizi di babysitting, limitatamente alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • lavoratori autonomi (iscritti all’Inps o iscritti a Casse previdenziali private, ma subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneficiari da parte della rispettiva Cassa);
  • personale del comparto sicurezza/difesa/soccorso pubblico impiegato nell’emergenza Covid;
  • dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia, operatori socio-sanitari).

Il bonus è riconosciuto alternativamente all’utilizzo dello smart working, o al congedo indennizzato al 50%, e a condizione che di tali misure non fruisca l’altro genitore. Il bonus è erogato attraverso il sistema del libretto di famiglia o è erogato direttamente al lavoratore richiedente laddove utilizzato per l’iscrizione comprovata ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa.

 

Congedo senza indennizzo. Per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni, in caso di impossibilità di utilizzo dello smart working i genitori possono fruire di un congedo non indennizzato dall’Inps né retribuito, senza copertura contributiva figurativa, con solo diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso la norma non sembrerebbe richiedere il requisito della convivenza.

 

Condizioni. Le rinnovate misure di tutela del genitore sono sottoposte alle seguenti condizioni:

  • figlio convivente con il genitore richiedente (tale requisito non risulta letteralmente richiesto per il congedo non retribuito né indennizzato dei figli tra 14 e 16 anni di età);
  • fruizione alternativa tra i due genitori (cioè i due genitori non possono fruirne in contemporanea negli stessi giorni);
  • nei giorni di fruizione di una delle misure (congedo indennizzato/congedo non retribuito/bonus baby sitting da parte del genitore richiedente, l’altro genitore non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
  • essere in smart working;
  • fruire del congedo indennizzato o non retribuito o del bonus babysitting;
  • essere sospeso dal rapporto di lavoro o essere privo di rapporto di lavoro.

 

Fa eccezione la situazione in cui il congedo/bonus è richiesto per un altro figlio minore avuto da altro soggetto che non sta godendo delle medesime misure per il medesimo figlio.

 

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