Covid_19: agevolate le raccolte con il crowdfunding

 

Il crowdfunding è il finanziamento di progetti, in genere imprenditoriali e (solitamente) innovativi, da parte di un ampio numero di investitori.

 

Questo genere di campagne, che si connota da un’assenza di corrispettività, è stato definito non financial. In questi casi il modello di riferimento è senz’altro quello del donation-based crowdfunding, nel quale vengono erogati fondi con finalità solidaristica, senza che sia quindi prevista alcuna remunerazione per il finanziamento effettuato.

 

Con riferimento ai “contributi” erogati dai finanziatori – a livello generale – se si tratta di persone fisiche, quest’ultime potranno ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità delle somme donate in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere g), i) e l-quater) del Tuir. Mentre, per le erogazioni effettuate da soggetti Ires, andranno vagliati i requisiti di cui all’articolo 100 del Tuir per la deducibilità come oneri di utilità sociale.

 

Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 per far fronte all’emergenza coronavirus, sono applicabili alle erogazioni tramite crowdfunding le agevolazioni previste dall’articolo 66 del Dl 18/2020:

  • per le persone fisiche (e gli enti non commerciali), una detrazione del 30%, per un importo fino a 30mila euro;
  • per i titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 133/1999 (cioè deducibilità integrale).

 

Quanto ai promotori dell’iniziativa, se si tratta di un ente non commerciale, le somme ricevute sono irrilevanti ai fini reddituali in base all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Tuir. Se, invece, il soggetto promotore è una società o un ente commerciale, si ha che quando le somme vengono percepite direttamente, queste vanno considerate come sopravvenienze attive tassate, mentre la relativa deduzione è rimessa alle specifiche disposizioni sugli oneri di utilità sociale.

 

Il trattamento Iva dei fondi raccolti tramite crowdfunding varia a seconda delle diverse tipologie. In linea di massima, nelle ipotesi donation-based ed equity-based le operazioni risultano fuori dal campo di applicazione del tributo, mentre nelle ipotesi lending-basedroyalty-based e reward-based le operazioni assumono rilevanza ai fini dell’Iva.

 

La fattispecie che presenta i risvolti più interessanti in materia di Iva risulta quella del reward-based crowdfunding. Si realizza nell’ipotesi in cui un soggetto privato decide di attivare una raccolta di fondi con la prospettiva di avviare un progetto economico, che si concretizzerà solo al raggiungimento, entro un lasso di tempo prestabilito, di una determinata soglia minima di capitale. La formula è quella all or nothing, assimilabile, in sostanza, a una vendita al pubblico di cosa futura sottoposta a condizione (approvvigionamento dei fondi necessari per realizzare il progetto). Se la soglia di capitale minima viene raggiunta, avviandosi l’attività economica, il promotore diviene un soggetto passivo Iva: in questo caso gli importi incassati assumeranno la qualifica di corrispettivo e dovranno essere assoggettati a imposta. Ciò che si realizza è, infatti, un’operazione a prestazioni reciproche (sinallagma), considerando che il finanziatore riceverà in cambio il bene o il servizio previsto dal progetto. L’Iva dovrà essere “scorporata” dalla somma ricevuta e non, invece, applicata sul valore della stessa.

 

 


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