La registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari può non essere effettuata (e l’imposta di registro, di conseguenza, può non essere pagata) se il termine per la registrazione scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Dato che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell’imposta.
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