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Covid_19: DL 23/2020, il “Decreto Liquidità”

Il D.L. “Liquidità” n°23/2020 dell’8/4/2020 (in vigore dal 9/4) ed alcuni provvedimenti ministeriali hanno ridefinito taluni aspetti in materia di scadenze di adempimenti, versamenti di imposte ed ammortizzatori sociali.

 

Riassumiamo di seguito i principali argomenti che attengono alla nostra competenza.

 

Scadenze dei pagamenti dei modelli F24: Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi a Irpef, addizionali, contributi e Iva. Peraltro, l’art.21 del D.L. prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 60 del decreto legge n°18/20 – cioè quelli allora differiti dal 16/3 al 20/3 -, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

Anzianità di assunzione per il diritto all’ammortizzatore sociale: L’articolo 41 del decreto estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020.

 

Invio modelli CU: Con decisione “postuma”, è stato prorogato al 30 aprile il termine – già fissato nel 30 marzo dal D.P.R. n°322/1998 – per l’invio delle Certificazioni Uniche dipendenti, peraltro di fatto ormai tutte inviate.

 

Aziende commerciali multilocalizzate superiori a 50 dipendenti: È stata finalmente definita la procedura per l’invio delle domande di Cassa Integrazione in deroga per le aziende con più di 50 dipendenti aventi unità locali in più di 5 regioni.

 

Credito d’imposta: L’articolo 30 del D.L. dispone che, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto legge n°18/20 trova applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 


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