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Covid_19: liquidità a tre vie per le imprese

 

Il decreto liquidità prevede prestiti agevolati alle imprese, coperti da garanzie esterne: il Fondo di garanzia per le Pmi (per le aziende più piccole, fino a 499 dipendenti) e Sace per le società più grandi.

La procedura prevede che l’impresa faccia domanda direttamente alla banca per un finanziamento con garanzia dello Stato. La banca (o altro soggetto abilitato al credito) verifica i criteri e se l’esito è positivo inserisce la richiesta nel portale online di Sace. E’ Sace a processare la richiesta e ad assegnare un codice unico identificativo ed emette la garanzia. A questo punto, la banca eroga il finanziamento richiesto. Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, invece, diretto soprattutto alle Pmi, nel caso di prestiti fino a 25 mila euro non ci sarà valutazione del merito di credito del soggetto richiedente. Diversamente, i prestiti al 90% (anche nel caso di un +10% Confidi), la banca farà un’istruttoria semplificata per valutare la struttura economica-finanziaria dell’azienda.

 

Per le Pmi, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva sono assicurati aiuti per almeno 30 miliardi di euro. L’impresa beneficiaria deve rispondere a queste caratteristiche:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere stata classificata nella categoria delle imprese in difficoltà;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
  • l’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno (per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene) di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

 

I finanziamenti coperti dalla garanzia Sace sono quelli erogati entro il 31 dicembre 2020, con durata non superiore ai 6 anni (le imprese hanno la facoltà di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi). Il finanziamento assistito da garanzia non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato dalle imprese a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante. Gli stabilimenti e le attività imprenditoriali devono essere localizzati in Italia.

 

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Inoltre, il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia ed il costo effettivamente applicato all’impresa.

 

Per individuare il limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. Abi schematizza la percentuale massima di garanzia in questo modo:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

 

Per il rilascio della garanzia è prevista una procedura “semplificata” per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (che può elevare la percentuale di copertura), sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria Sace.

 

L’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno per se’ e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

 

Le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo centrale per le Pmi «un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria», come indica l’Abi nella circolare, che chiarisce che il tasso in ogni caso non deve essere «superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Cds banche (credit default swap) a 5 anni e il Cds Italia a 5 anni maggiorato dello 0,2 per cento».

 

Il rilascio della garanzia «è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo».

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

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