Per accedere al Fondo di solidarietà, il cosiddetto Fondo Gasparrini, e mandare il proprio mutuo “ai supplementari”, basterà fare domanda alla propria banca, o a chi ha erogato il prestito. A sua volta, questo soggetto sottoporrà a Consap, l’ente che gestisce il Fondo, la richiesta per l’approvazione.
A livello pratico occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito di Consap per emergenza Coronavirus.
Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione, o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento andranno riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario.
Alla luce dell’emergenza Covid, ne hanno diritto i lavoratori autonomi (rientrano anche ditte individuali e artigiani) e i professionisti che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.
Lo stop potrà essere richiesto anche per chi ha subìto una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo. Lo stop sarà di 6 mesi se l’interruzione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi. Sale a 12 se lo stop o la riduzione dell’orario è tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi. Se la sospensione, o la riduzione, supera i 303 giorni consecutivi, la moratoria durerà fino a 18 mesi. Sono poi contemplati coloro che hanno specifiche situazioni di temporanea difficoltà:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Ci sono delle eccezioni a cui prestare attenzione:
- potranno presentare domanda di sospensione coloro che hanno un mutuo giovane, in ammortamento da meno di un anno, ma solo fino al prossimo 17 dicembre;
- viene incrementato il valore massimo dei contratti che possono accedere al congelamento: si passa da 250mila a 400mila euro, includendo così molti più immobili;
- non possono fare richiesta di sospensione coloro che sono in ritardo nel pagamento delle relative rate di oltre novanta giorni consecutivi.
Anche se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive, l’accesso al fondo va valutato attentamente. Questo perché, se può essere un’occasione importante in un momento di difficoltà, potrebbe anche significare, per alcuni, precludersi la possibilità di ottenere un risparmio con la surroga del mutuo, non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. Prima di congelare il mutuo, dunque, sarebbe opportuno valutare con attenzione e scegliere questa opzione solo se veramente necessaria. Nel caso di interruzione del periodo di pagamento, il piano di ammortamento verrà allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca gli interessi maturati (il 50%), e non coperti totalmente dal fondo, sulle rate non versate.
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