Crediti d’imposta 4.0: come gestirli in modo contabile efficace e conforme

I crediti d’imposta 4.0, introdotti come evoluzione delle precedenti misure di super e iperammortamento, rappresentano oggi uno strumento centrale nel sostegno agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Per sfruttarne appieno il beneficio fiscale, è fondamentale inquadrare correttamente il trattamento contabile e gli obblighi documentali, evitando errori che possono comportare la revoca dell’agevolazione.

Dal punto di vista contabile, questi crediti vanno inquadrati tra i contributi in conto impianti. Non essendo imponibili ai fini IRES e IRAP, risultano fiscalmente irrilevanti e quindi non concorrono alla formazione del reddito. Il corretto riferimento normativo è dato dai principi contabili OIC 16 e OIC 24, che disciplinano la rilevazione e la contabilizzazione di contributi legati all’acquisto di beni materiali o immateriali.

La certezza del diritto al credito rappresenta la condizione per la sua rilevazione contabile. Per i beni ordinari, il diritto nasce con l’ultimazione dell’investimento. Per i beni 4.0, invece, l’interconnessione rappresenta il momento determinante. Il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto anche negli esercizi successivi, pena la perdita dell’agevolazione, come specificato dalla circolare Mise 177355/2018 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2021.

Per la fruizione del credito, l’utilizzo è ammesso solo in compensazione tramite modello F24, in tre rate annuali di pari importo. La fruizione parte dall’anno di interconnessione, oppure, in caso di ritardo, dall’anno successivo. In questi casi è possibile optare per una fruizione “ridotta” fino al momento della piena interconnessione, per poi recuperare la differenza residua in tre esercizi successivi. Questo approccio consente una pianificazione conservativa dei flussi di cassa, specie in presenza di ritardi tecnici giustificabili.

La corretta classificazione contabile prevede due metodi. Il metodo diretto comporta la riduzione del costo del bene e la registrazione degli ammortamenti sul valore netto. Il metodo indiretto, più diffuso per finalità fiscali, iscrive il contributo nella voce A.5 del conto economico, rinviando le quote di competenza futura mediante risconti passivi. Entrambi i metodi portano allo stesso risultato economico, ma con effetti diversi sullo stato patrimoniale.

La documentazione a supporto deve essere completa e coerente. Le fatture e i documenti relativi all’investimento devono riportare la dicitura prevista dalla legge, ad esempio “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 178/2020”. Non è necessario apporre la dicitura anche sui DDT, purché la fattura contenga l’indicazione corretta. Per i beni sopra i 300.000 euro è richiesta una perizia asseverata o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato. La mancata conservazione di questi documenti può comportare la revoca del beneficio.

Dal punto di vista operativo, è importante ricordare che la maturazione del credito è indipendente dalla comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del DL 39/2024. Tale adempimento ha natura procedurale e non incide sulla spettanza o sulla decorrenza del beneficio, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 260/2024.

Infine, in fase di bilancio, occorre valutare l’eventuale applicazione del costo ammortizzato, come previsto dal paragrafo 41 dell’OIC 15. Tuttavia, se il fattore temporale non ha rilevanza significativa, come nel caso dei crediti utilizzabili in tre anni e privi di interessi, è possibile derogare a tale criterio, in conformità all’articolo 2423 del Codice civile.

L’intera gestione del credito 4.0, dalla maturazione all’utilizzo, richiede una visione integrata tra aspetti fiscali, contabili e documentali. Solo così è possibile garantire la piena conformità normativa e valorizzare appieno il beneficio economico legato all’investimento in tecnologie abilitanti.

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