Start-up e PMI innovative: credito d’imposta per incapienza accessibile anche ai forfettari

Il tema del credito d’imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative assume una rilevanza crescente nel quadro della fiscalità avanzata. L’introduzione dell’articolo 2 della legge 162/2024 ha infatti segnato un passaggio decisivo, ampliando la fruibilità dell’incentivo anche ai casi di incapienza dell’imposta lorda. La questione è diventata particolarmente centrale per i contribuenti in regime forfettario, tradizionalmente esclusi dalle detrazioni IRPEF per via dell’imposta sostitutiva applicata al reddito determinato su base forfettaria.
Negli ultimi anni, l’ecosistema italiano dell’innovazione ha visto un crescente coinvolgimento di professionisti, consulenti digitali e lavoratori autonomi ad alta specializzazione, molti dei quali operano con partita IVA in regime forfettario. L’assenza di IRPEF ordinaria aveva fino a oggi impedito loro di fruire della detrazione del 30 o 50% prevista per gli investimenti in start-up e PMI innovative. La normativa del 2024, però, introduce un correttivo strutturale che modifica radicalmente il quadro.

Il quadro normativo: dalla detrazione al credito d’imposta per incapienza

La disciplina generale degli incentivi fiscali per l’equity innovativa deriva dall’articolo 29-bis del Decreto Legge 179/2012 e dall’articolo 4, comma 9-ter del Decreto Legge 3/2015. Le norme riconoscono alle persone fisiche una detrazione IRPEF sulle somme investite nel capitale di start-up e PMI innovative, con percentuali che nel tempo hanno oscillato tra 30%, 40% e 50% a seconda delle annualità e dei limiti europei sugli aiuti di Stato.
La legge 162/2024 ha introdotto una rilevante novità sistemica. L’articolo 2 prevede che, qualora la detrazione spettante sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza venga automaticamente trasformata in credito d’imposta. La norma produce un effetto espansivo significativo: il beneficio può essere utilizzato in dichiarazione o in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Il legislatore ha voluto garantire un principio di effettività dell’incentivo, superando il limite strutturale della riportabilità della detrazione ai periodi successivi, spesso insufficiente per gli investitori di piccola dimensione.

Il nodo interpretativo: i forfettari possono essere considerati “incapienti”?

Il regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014, prevede un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Si tratta di una forma impositiva che esclude l’applicazione dell’IRPEF progressiva e delle detrazioni collegate.
Finché era in vigore il solo meccanismo della detrazione IRPEF, i contribuenti forfettari ne erano esclusi per ragioni strutturali: non essendo soggetti a IRPEF ordinaria, non avevano imposta da cui detrarre gli incentivi.
L’intervento del legislatore nel 2024 ha però modificato la natura dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, applicando un’interpretazione oggettiva della nozione di “incapienza”, ha chiarito che la nuova disciplina non richiede il possesso di IRPEF lorda, ma la semplice condizione che la detrazione teoricamente spettante superi l’imposta lorda dovuta. Poiché i forfettari non generano IRPEF, l’incapienza è per definizione totale.
L’effetto è duplice:
uno, la detrazione resta non utilizzabile perché applicabile solo all’IRPEF; due, il meccanismo di trasformazione in credito d’imposta diventa invece pienamente applicabile anche ai forfettari.

La trasformazione in credito d’imposta: cosa significa operativamente

Grazie all’articolo 2 della legge 162/2024, l’investitore forfettario può recuperare una parte del proprio investimento attraverso il credito d’imposta. Questo credito è utilizzabile in due modalità: in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24.
La compensazione è particolarmente interessante perché può essere utilizzata anche per ridurre il debito dell’imposta sostitutiva del regime forfettario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera c), del Dlgs 241/1997. Ciò consente al professionista o all’imprenditore forfettario di diminuire il proprio carico tributario effettivo.
La portata pratica della norma è rilevante: l’incentivo fiscale diventa realmente fruibile, anche in assenza di IRPEF, estendendo il beneficio a un gruppo di contribuenti che in passato era stato strutturalmente escluso dalla platea degli investitori incentivati.

Gli effetti sul mercato dell’equity innovativa

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha importanti implicazioni operative per l’intero ecosistema italiano delle start-up e PMI innovative. Una parte significativa dei potenziali investitori early-stage, rappresentata da professionisti ad alta specializzazione e lavoratori autonomi giovani o digitali, opera in regime forfettario. L’apertura alla fruizione del credito d’imposta rende più accessibile l’investimento equity, riducendo il costo fiscale effettivo e incentivando un maggior coinvolgimento nel capitale di rischio.
Questo allargamento della platea degli investitori risponde a un bisogno strutturale del mercato italiano, storicamente caratterizzato da capitali privati limitati rispetto ai principali competitor europei. L’innovazione normativa contribuisce a ridurre la dipendenza da strumenti finanziari pubblici e stimola una maggiore partecipazione individuale.
Il beneficio fiscale, reso utilizzabile anche dai forfettari, può dunque generare un circolo virtuoso composto da investimenti più diffusi, maggiore disponibilità di capitali per l’innovazione e una crescita più rapida delle imprese ad alta intensità tecnologica.

Il limite del quadro attuale: la sospensione dell’incentivo ordinario al 30%

Nonostante l’evoluzione positiva, il contesto normativo non è privo di criticità. L’incentivo ordinario del 30% risulta attualmente sospeso, lasciando come unica agevolazione attiva l’aliquota maggiorata al 65% soggetta al regime de minimis. Questa limitazione, pur essendo coerente con le norme europee sugli aiuti di Stato, riduce la certezza operativa e la programmabilità degli investimenti.
Il regime de minimis introduce infatti dei tetti cumulativi che possono scoraggiare investitori seriali o soggetti già impegnati in altre operazioni agevolate. La sospensione dell’incentivo ordinario rappresenta quindi un freno alla stabilità dell’ecosistema, riducendo la disponibilità a investire in assenza di un quadro normativo più stabile.
L’interprete deve tenere conto di questo elemento quando analizza le possibilità di utilizzo del credito d’imposta da parte dei forfettari. Una corretta pianificazione fiscale richiede quindi di valutare la capienza del regime de minimis e l’eventuale rischio di superamento dei massimali previsti.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 24, 2026

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