fbpx
TORNA ALLE NEWS

Credito sanificazione e adeguamento degli ambienti, al via con le domande

 

L’invio telematico della comunicazione alle Entrate per usufruire del credito sanificazione ed adeguamento degli ambienti sarà possibile dal 20 luglio al 30 novembre 2021 per l’adeguamento degli ambienti e dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per quello di sanificazione. Poi per le prime si potrà optare per le cessione dal 1° ottobre 2020 mentre per le seconde bisognerà attendere il provvedimento delle Entrate che stabilirà la percentuale spettante in base a richieste pervenute e risorse disponibili.

 

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese per la riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I soggetti beneficiari sono individuati dall’elenco dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 all’articolo 120 del Dl 34/2020. Rientrano tra i beneficiari anche i forfettari e le fondazioni. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro, per un credito d’imposta massimo di 48mila euro.

 

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali mentre le imprese imputano i costi secondo competenza.

 

L’utilizzo deve avvenire in compensazione con il modello F24 o può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Quest’ultimo credito è pari al 60% delle spese ammissibili con limite di 60mila euro per beneficiario. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

 

Con riferimento alle attività di “sanificazione” deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

 

L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e imputando ai fini del conteggio, ad esempio il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate oltre ai prodotti disinfettanti impiegati.

 

Il tax credit sanificazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.

 

condividi.