Crisi d’impresa, iter negoziato più incisivo

 

Accesso più documentato, esperti profilati, misure protettive mirate e integrazione delle segnalazioni esterne sono le principali novità della composizione negoziata che, salvo sorprese, entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency.

 

Vengono introdotte una serie di modifiche con le quali si prescrive l’obbligo per gli amministratori, nell’esercizio della loro funzione gestoria dell’azienda, di rispettare in maniera sistematica il disposto dell’articolo 2086, comma 2. Le conseguenze per gli amministratori che non rispettino le prescrizioni sono assai pesanti. L’articolo 378, infatti, ha introdotto l’articolo 2476, comma 6, il quale recita: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale».

 

Qualora, in conseguenza degli squilibri venutisi a creare, la società, un tempo sana, non riuscisse più a far fronte alle proprie obbligazioni, ecco che il mancato funzionamento del sistema di allerta precoce avrebbe come pesante conseguenza l’imputazione di responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori. Queste modifiche, fanno fatica a essere comprese e metabolizzate dagli operatori economici nazionali in quanto obbligano all’adozione di strumenti forward-looking come ad esempio la balanced scorecard di Kaplan e Norton, che prescindono dall’analisi degli andamenti passati e dei dati qualitativi del bilancio i quali non hanno una funzione predittiva. La guerra in Ucraina sconvolgerà i bilanci dell’esercizio 2022 di molte aziende che, al contrario, avevano fino al 2021 dei bilanci in equilibrio. Una società che fosse dotata di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili dovrebbe, periodicamente, porre in essere le procedure di analisi di scenario contemplate dall’approccio forward-looking, includendo anche ipotesi di conflitti internazionali e di interruzione dell’attività (leggi Covid-19) e premunendosi con strategie alternative e prudenti nel caso in cui la congettura di scenario ipotizzata si andasse a realizzare.

 

Ecco le principali novità.

 

Accesso alla procedura: Per favorire la rapidità della negoziazione, la documentazione che il debitore dovrà allegare all’istanza di accesso alla composizione negoziata dovrà includere anche il progetto del piano di risanamento. Inoltre, se la documentazione è carente, prima di trasmettere al domanda alla commissione incaricata di nominare l’esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l’istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresentata. In questo modo si evita di onerare la commissione della verifica di completezza.

 

Individuazione degli esperti: Sarà integrata anche la documentazione richiesta agli esperti per l’accesso all’elenco: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica al fine di consentire l’individuazione e la nomina del candidato di volta in volta più adatto all’individuazione del percorso di risanamento. I contenuti della scheda dovranno essere precisati con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia. Per accrescere la trasparenza, sul sito di ogni Camera di commercio sarà pubblicato anche l’elenco degli esperti, oltre che delle nomine. Il Dlgs precisa infine che l’esperto deve valutare non solo la completezza, ma anche la coerenza delle informazioni. È pleonastico, posto che la coerenza dei presupposti con le conclusioni è l’essenza del risanamento, ma è bene che l’esperto consideri attentamente che questo aspetto assumerà rilievo normativo.

 

Misure protettive mirate: In recepimento della Direttiva Insolvency e dei primi orientamenti giudiziali il Dlgs interviene anche sulle misure protettive che possono essere chieste dal debitore per inibire ai creditori l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di titoli di prelazione non concordati, a tutela di un percorso negoziale rapido e nel contempo al riparo dalle pur legittime iniziative individuali sul patrimonio del debitore. Il Dlgs chiarisce che il debitore può chiedere protezione mirata e indirizzata ad alcuni creditori (o relative categorie) al fine di incidere su chi abbia dato corso ad iniziative suscettibili di compromettere la funzionalità del patrimonio e le concrete opzioni di risanamento.

 

Segnalazioni esterne: Aumenta il numero dei creditori qualificati tenuti a segnalare all’amministratore il superamento di specifiche soglie di indebitamento. All’Inps, all’Agenzia delle entrate ed all’Agente della riscossione si aggiunge l’Inail, che dovrà effettuare la segnalazione quando il debito scaduto da più di novanta giorni supera i 5.000 euro.

 

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