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Cuneo fiscale: fino a 100 euro mensili in busta paga dal prossimo luglio

 

Diventa operativo dal 1 luglio 2020 l’aiuto che riconosce ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un bonus pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021) e una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente. con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. Il DL n. 3/2020, come convertito in legge, riconosce:

  • ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un “bonus” (che non concorre al reddito imponibile IRPEF) pari a 600 euro, che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 2021,
  • per coloro che superano i 28.000 euro annui, ma non i 40.000 euro, è prevista una ulteriore detrazione ai fini IRPEF.

 

Si tratta di una misura sperimentale valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

La misura è fruibile dalle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • soci di cooperative;
  • lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
  • titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • sacerdoti;
  • lavoratori socialmente utili;
  • percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

 

Il trattamento integrativo del reddito, da riproporzionare in base al periodo di lavoro, è riconosciuto nella seguente misura:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

 

Il beneficio mensile è dunque pari a:

  • 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
  • 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
  • l’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

 

Il sostituto d’imposta è tenuto a procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

 

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