Cura Italia: mancata sospensione per fatture, corrispettivi e ritenute

 

L’Agenzia ha escluso l’emissione delle fatture, sia analogiche che elettroniche, dalla sospensione degli adempimenti tributari, riconosciuta per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Andranno quindi fatturate seguendo le regole ordinarie tutte le operazioni rilevanti a fini Iva il cui momento di effettuazione si sia realizzato in tale periodo comprese quelle da documentare, anche se riferite ad un momento antecedente, avvalendosi dei 12 giorni per l’emissione delle fatture immediate.

 

Nel tracciato xml della fattura elettronica, nella sezione «DettaglioLinee» non va valorizzata con SI la voce «Ritenuta»; non va compilato il blocco «DatiRitenuta» ma va invece alimentato il campo «Causale» richiedendo la non applicazione della ritenuta alla fonte in base all’articolo 62, comma 7 del decreto legge 18 del 2020.

 

I documenti di trasporto dal punto di vista fiscale permettono l’emissione delle fatture differite, assolvendo invece per il resto ad una mera funzione contabile e risultando idonei a superare le presunzioni di cessione e di acquisto. Non devono quindi necessariamente viaggiare insieme ai beni spediti ma, anzi, possono essere sostituiti da una fattura immediata che non deve, anch’essa, necessariamente scortare i beni ma può anche essere separata dagli stessi rilevando unicamente la sua emissione.

 

Gli appaltatori che non verseranno le ritenute per problemi di liquidità rischiano di vedersi sospendere i pagamenti dai loro committenti, per servizi che hanno effettuato. L’Agenzia collega il congelamento delle verifiche solo a una situazione: il blocco del pagamento delle ritenute da parte del decreto. Questa sospensione è stata disposta dagli articoli 61 e 62 del Cura Italia solo per tre categorie di soggetti, tutti poco coinvolti dalle verifiche sugli appalti. Il blocco, cioè, riguarda i settori più toccati dall’emergenza, come il turismo, la ristorazione, le palestre e le attività culturali; in secondo luogo, le imprese con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel corso del 2019. Infine, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella prima zona rossa, composta da undici piccoli Comuni tra Lombardia e Veneto. I controlli del committente riprenderanno con la ripartenza dei versamenti.

 

 


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